. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.
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. — Le fabbriche di polveri piriche e di altri esplodenti di qualsiasi specie (escluse quelle di fuochi artificiali) sono sottoposte alla vigilanza permanente della finanza e pagano la tassa sulla quantità effettiva dei prodotti accertati direttamente dagli agenti dell'amministrazione. Questi prodotti devono essere immessi e custoditi in speciali magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica, e soggetti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, e devono essere notati a cura dei suddetti agenti in apposito registro di carico e scarico.
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