Con l'articolo 14, allegato B, della legge 17 gennaio 1897, si è promesso al Banco di Napoli che «quando, entro l'anno 1898, sulla massa delle immobilizzazioni e delle operazioni non consentite, accertate dall'ispezione del 20 febbraio 1894, per il Banco di Napoli, fosse raggiunta una cifra complessiva di mobilizzazione di cinquantacinque milioni, non comprese le somme liquidate in perdita, e che dovranno essere coperte con gli utili annuali o con la massa di rispetto ai termini di legge, la tassa sopra un ammontare di biglietti corrispondente al valore del portafoglio non classificato tra le immobilizzazioni e al valore delle anticipazioni, di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1898, sarà ridotta a 50 centesimi per ogni 100 lire.»
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