Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorità o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonchè i sott'ufficiali e le guardie, che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di età, siano resi inabili a continuare il servizio per infermità, debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.»
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