Io lo prego di riflettere che, allorchè la Commissione redigeva l'articolo terzo, tenne mente al numero a cui potevano ascendere i religiosi, giacchè l'amministrazione del culto aveva già loro negata la pensione; perciò è un numero già quasi determinato, nè può essere accresciuto da persone che si presentassero con documenti i quali non provassero, con quella certezza che si richiede, innanzi all'amministrazione del culto, di aver fatto parte di una famiglia religiosa; le quali famiglie sono state con precisione accertate nel numero, specialmente in occasione della presa di possesso dei conventi.
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