Con ineccepibile consequenzialità logica, la Corte di rinvio ha tratto alcuni importanti corollari dalle accertate circostanze fattuali, ritenendo che l’associazione finalizzata al narcotraffico aveva esteso la propria attività ad altri settori economici e che lo specifico ruolo del N. era quello di curare il reinserimento dei capitali provenienti dall’attività illecita mediante una vera e propria interposizione per conto dei C. posti ai vertici dell’organizzazione criminale e, di riflesso, anche nell’interesse dell’intero gruppo: con innegabile coerenza argomentativa il giudice di merito ha valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto che egli era al servizio stabile dell’organizzazione e ne rafforzava la compagine e le capacità operative con l’assicurare il reimpiego e la “mimetizzazione” degli imponenti provenienti dell’attività criminosa.