Ma la legge di pubblica sicurezza, anzitutto, delinea il caso in cui quando una riunione pubblica non si disciolga all'intimazione dell'autorità, questa possa ricorrere all'uso delle armi, e dice all'articolo 29 che, dopo il terzo squillo, se per avventura non si faccia omaggio all' intimazione, e si insorga, o si accenni a violenza od a opposizione, allora le armi si possono adoperare.
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