A completare l'esposizione credo opportuno accennare in proposito allo stato di diritto e di fatto,trovato nelle provincie annesse riguardo alle autonomie (amministrative e legislative); anche in riferimento ai corpi tecnici esistenti.
Pagina 211
E qui cade opportuno accennare alle funzioni e competenze statali in ordine alle regioni, per completare il quadro della costruzione del nuovo ente. È chiaro anzitutto come una funzione coordinatrice delle attività speciali delle regioni spetti ai vari dicasteri specifici; dico coordinatrice, sianei rapporti fra varie regioni tra di loro, sia nella distribuzione e assegnazione a ciascuna regione di fondi speciali (agricoltura, istruzione, lavori pubblici e così via), sia per la parte reclami in seconda istanza per le materie nelle quali la legge stabilisce un intervento statale; oltre, s'intende, a quanto dà luogo ad azione contenziosa o giurisdizionale, per le quali restano ferme le attuali leggi vigenti, salvo una revisione per migliorare gli istituti stessi, cosa che non ha diretta connessione con la riforma regionale.
Pagina 219