La Corte, pur accennando al rapporto "meramente occasionale" riscontrabile nella specie tra il decreto legislativo correttivo e quello principale, non scioglie la questione se i decreti legislativi incontrino, rispetto ai decreti legislativi principali, limiti più stringenti, dovendo cioè essere dotati di un contenuto effettivamente correttivo. La sentenza, inoltre, trascura di rilevare che la norma dichiarata illegittima è stata introdotta su sollecitazione derivante dai pareri delle Commissioni parlamentari; fa applicazione del meccanismo di proroga automatica del termine della delega in caso d ritardata trasmissione in Parlamento degli schemi di decreti legislativi, previsto dalle più recenti leggi comunitarie; prefigura una possibile distinzione, nell'ambito dei testi unici emanati in base a delega legislativa, tra quelli normativi e quelli compilativi, in dipendenza dai margini di azione del legislatore delegato.
Il presente saggio descrive tale situazione, accennando alle ragioni cui ricondurre le omissioni del giudice comunitario ed alle teorie elaborate dalla dottrina allo scopo di differenziare i due istituti.