Si accenna, infine, alle questioni non lievi che si pongono in ordine al ricorso al modello civilistico esaminato da parte delle amministrazioni pubbliche.
Nel quadro di tale direzione di sviluppo del fenomeno si accenna anche alle autorità indipendenti più importanti presenti da tempo nel nostro ordinamento che possono essere considerate atipiche. Ciò serve a far emergere il profilo dell'ANAC ed i tratti salienti di forte atipicità che caratterizzano questa autorità.
Nel quadro di tale direzione di sviluppo del fenomeno si accenna anche alle autorità indipendenti più importanti presenti da tempo nel nostro ordinamento che possono essere considerate atipiche. Ciò serve a far emergere il profilo dell'ANAC ed i tratti salienti di forte atipicità che caratterizzano questa autorità. La seconda parte ha ad oggetto l'ANAC nella nuova normativa sui contratti pubblici, che ha chiamato l'Autorità a coniugare i compiti di autorità anticorruzione con quelli di vigilanza e regolazione in tema di contratti pubblici. L'attenzione viene portata, oltre che sull'art. 213 rubricato "Autorità Nazionale Anticorruzione", su singole disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016 di dubbia legittimità, che evidenziano il profilo atipico dell'Autorità. Emerge al riguardo la tendenza a privilegiare un'ottica burocratica di prevenzione della corruzione che può danneggiare la concorrenza; ancora, la tendenza ad occupare lo spazio della discrezionalità delle stazioni appaltanti e ad invadere il campo proprio dell'autorità giudiziaria. Sotto forma di rilievi a partire dall'inquadramento operato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo è quindi affrontato il tema degli atti attuativi del codice ed in particolare del carattere normativo delle linee guida dell'ANAC. È al riguardo evidenziato come il "disagio" nel riconoscere potere normativo all'ANAC sia in definitiva da ricondurre al profilo anomalo dell'Autorità, nella quale è venuta a concentrarsi unampia responsabilità di carattere politico. Rilevata lattuale insufficienza delle garanzie nei confronti dell'ANAC, si accenna infine alle prime linee guida dell'Autorità. La conclusione sottolinea ancora l'ampia responsabilità di carattere politico scaricata sull'ANAC, il rischio conseguente di disfunzioni e di lesione del principio comunitario di concorrenza.
La nota accenna anche alla necessità di rivisitare l'intera tematica dei ricorsi c.d. paralizzanti, alla luce della novità normativa introdotta con il comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a. che, prescrivendo un "anticipato" giudizio sull'atto che determina la platea dei concorrenti ammessi, sembra destinato ad incidere sulla tormentata questione dell'ordine di esame dei ricorsi escludenti incrociati.
L'esame sulla "communicatio in sacris" accenna anche la problematica dell'accoglienza nella Chiesa cattolica dei non cattolici, specialmente i fedeli delle Chiese ortodosse e la ragione della loro appartenenza al Rito della propria Tradizione liturgica, che da parte propria è contraria a qualsiasi forma di "proselitismo".
Richiamando un'osservazione della sentenza circa l'importanza e l'utilità dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno, accenna ai problemi inerenti ad essa, e suggerisce un'interpretazione più ampia dell'istituto al riguardo.