I risultati molto positivi di un monitoraggio triennale compiuto sui ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. proposti avanti al Tribunale di Arezzo consentono di affermare che - se ben utilizzato - l'istituto della consulenza tecnica preventiva è idoneo a consentire, in oltre la metà dei casi, la definizione bonaria delle controversie in cui risulti necessario l'espletamento di una CTU [consulenza tecnica d'ufficio], con evidenti effetti acceleratori e deflattivi; in ogni caso, la relazione della consulenza può costituire un'utilissima base tecnica per l'effettuazione di successivi tentativi di mediazione o conciliazione, concorrendo indirettamente alla definizione alternativa delle controversie.