Qualora il contribuente richieda, sia con la procedura ordinaria che con quella "accelerata", un rimborso ai fini IVA, il controllo da parte dell'Ufficio in merito alla legittimità sostanziale dei presupposti per la richiesta deve tassativamente avvenire nel rispetto dei limiti temporali fissati dall'art. 57 del d.p.r. n. 633/1972 per l'esercizio del potere di accertamento.