Chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di crisi, al fine di impedire il ricorso abusivo a tali strumenti, il giudice deve tener conto sia della intensità che della natura della crisi a prescindere dalla sussistenza di una difficoltà ad adempiere le obbligazioni del debitore, sì da consentire la possibilità anche all'imprenditore a rischio di insolvenza "qualificato" (specificato alla luce delle nozioni aziendalistiche di crisi economica e/o patrimoniale) di accedervi tempestivamente, evitando che lo stato di crisi si tramuti in insolvenza.
La seconda ordinanza in commento, in riforma della prima, dichiara in via cautelare il diritto della lavoratrice ricorrente ad accedere alle prestazioni straordinarie di un fondo di sostegno al reddito e all'occupazione. Il provvedimento solleva più di qualche perplessità ove si consideri che, pur potendosi convenire, in linea generale, sull'ammissibilità di una tutela urgente anticipatoria di sentenze dichiarative o costitutive, nella specie la possibilità di accedere al fondo richiedeva il necessario incontro delle volontà dei contraenti sulla risoluzione del rapporto contrattuale in essere e sulle relative condizioni. È infatti alquanto dubbio che la tutela d'urgenza possa estendersi al punto da anticipare la costituzione di un nuovo rapporto negoziale o l'accertamento del diritto di accedervi passando per la risoluzione del vecchio.