Chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di crisi, al fine di impedire il ricorso abusivo a tali strumenti, il giudice deve tener conto sia della intensità che della natura della crisi a prescindere dalla sussistenza di una difficoltà ad adempiere le obbligazioni del debitore, sì da consentire la possibilità anche all'imprenditore a rischio di insolvenza "qualificato" (specificato alla luce delle nozioni aziendalistiche di crisi economica e/o patrimoniale) di accedervi tempestivamente, evitando che lo stato di crisi si tramuti in insolvenza.
È infatti alquanto dubbio che la tutela d'urgenza possa estendersi al punto da anticipare la costituzione di un nuovo rapporto negoziale o l'accertamento del diritto di accedervi passando per la risoluzione del vecchio.