Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

45884
Stato 6 occorrenze

Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché: a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I limiti all'accesso ai documenti nel codice de Lise - abstract in versione elettronica

102829
Mucio, Carmen 1 occorrenze
  • 2008
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Posto che sussiste la legittimazione di un concorrente che non ha partecipato - volontariamente e non a seguito di esclusione - alla fase finale di una gara ad accedere agli atti relativi alla procedura, deve ritenersi ammessa anche l'estrazione di copia, poiché la distinzione tra tale modalità di accesso e la visione è superata ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, come modificato dalla l. n. 15/05. L'accesso alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito della procedura è escluso solo in relazione a veri e propri segreti, e comunque ferma restando l'ammissibilità di richieste formulate in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il fondo patrimoniale come strumento di soddisfazione dei bisogni della famiglia - abstract in versione elettronica

103519
Trapani, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2008
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Lo strumento del fondo patrimoniale, con il quale vengono vincolati determinati beni per far fronte ai bisogni della famiglia, permette la realizzazione di un duplice scopo: dare maggiore forza e concretezza alla fruizione da parte della comunità familiare dei beni conferiti e dei frutti degli stessi; inoltre, con la previsione di un vincolo di inalienabilità convenzionalmente definito nel suo contenuto, consente da una parte di porre i beni oggetto del fondo al di fuori dei rischi discendenti da non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi e, dall'altra, di agevolare la possibilità di accedere al credito per le soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare.

Doppio binario per l'(in)utilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni - abstract in versione elettronica

103657
Puglisi, Roberto 1 occorrenze
  • 2008
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La possibilità di accedere allo stesso strumento per raggiungere gli stessi fini, ma facendo ricorso alla disciplina di cui all'art. 295, comma 3, c.p.p. per la ricerca del latitante (che non prevede ipotesi di inutilizzabilità ed il cui unico presupposto é la dichiarazione di latitanza) disegna una nuova disciplina del mezzo di ricerca della prova in questione.

Brevi osservazioni sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per illecito commesso dal dipendente - abstract in versione elettronica

104617
Patrito, Paolo 1 occorrenze
  • 2008
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Peraltro, a quale teoria si voglia accedere, perchè la P.A. risponda dell'illecito commesso dal dipendente, si richiede la sussistenza del requisito della c.d. occasionalità necessaria, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico. Come ritenuto dalla giurisprudenza, a partire da tempi piuttosto recenti, non valgono a spezzare il nesso di occasionalità necessaria né il dolo né la commissione di reati, purché il comportamento posto in essere dal dipendente, complessivamente considerato, non si riveli del tutto estraneo rispetto agli interessi e alle esigenze pubblicistiche della P.A.

Sull'accesso ai dati sanitari di persona deceduta e riservatezza. Una "dialettica degli opposti" - abstract in versione elettronica

104787
Santarsiere, Vittorio 1 occorrenze
  • 2008
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Norme di legge orientate a finalità diverse (diritto di accedere ai dati e tutela della riservatezza) determinano un'ardua conciliabilità di contrapposte pretese. Concretamente, il destinatario della richiesta della cartella clinica, come il giudice che venisse adito, debbono valutare i "ranghi" dei contrari diritti per appurare che siano almeno pari onde assecondare la richiesta. Indici discretivi per valutare il "rango" detta il Codice 196 del 2003 all'art. 92, ove spiccano per prevalenza i diritti della personalità, altri diritti, libertà fondamentali e inviolabili.

La pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale attua i principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego - abstract in versione elettronica

104977
Pirruccio, Paolo 1 occorrenze
  • 2008
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E' infine evidente che più ampia sarà la platea dei candidati, più alta sarà la probabilità che ad accedere ai pubblici impieghi siano i migliori e più meritevoli, con notevole vantaggio per il buon andamento della stessa Pubblica Amministrazione.

Il diritto di difesa tra accesso ai documenti con dati ultrasensibili e tutela del diritto alla riservatezza - abstract in versione elettronica

105201
Villecco, Alessandra 1 occorrenze
  • 2008
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Secondo il giudicante, l'interesse ad accedere ai dati ultrasensibili può giustificare il sacrificio del diritto alla riservatezza anche quando si riferisca ad un giudizio soltanto eventuale e non soltanto nella sua concreta pendenza. Il commento analizza la questione attraverso la prospettiva del diritto di azione e di difesa che si attuano con l'esercizio del diritto di accesso ai dati sensibili per tutelare posizioni soltanto sostanziali di rango pari al diritto a mantenere riservati tali dati.

Upgrading trade secrets as IPRs: a recent break through in Italian Ip law - abstract in versione elettronica

105429
Ghidini, Gustavo; Falce, Valeria 1 occorrenze
  • 2008
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In particolare, poiché nel nuovo quadro giuridico ogni sorta di informazione tecnica può accedere ai benefici dello ius excludendi, da un lato la protezione del segreto si profila di portata più ampia rispetto a quella brevettuale - e quindi parrebbe contraddire, sul piano sistematico, il "contenimento" che il legislatore, in ossequio all'art. 52 CBE, ha sancito rispetto alla materia brevettabile. Dall'altro lato, non può escludersi che vengano ad essere minate le ragioni giustificatrici del sistema dei diritti di proprietà industriale e, almeno potenzialmente, si scoraggi la brevettazione dell'innovazione - e con questa la pubblica conoscenza dei progressi tecnologici, motore delle dinamiche competitive dell'innovazione stessa. Se il trade secret può godere di una protezione di intensità essenzialmente analoga a quella di un'invenzione brevettabile, perché percorrere la strada della brevettazione? Perché sostenere i relativi costi, descrivere il quid inventum e arricchire il bacino di conoscenza cui i concorrenti possono attingere?

Limiti di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata - abstract in versione elettronica

105737
Trevisani, Andrea 1 occorrenze
  • 2008
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L'Agenzia delle entrate, a distanza di 15 anni dalle modifiche introdotte all'art. 18 del d.p.r. n. 600/1973, ha fornito alcune precisazioni in ordine ai requisiti oggettivi per poter accedere al regime di contabilità semplificata. La lettura che ne viene data, che limita la possibilità di beneficiare del regime semplificato introducendo una doppia verifica dell'ammontare dei ricavi conseguiti per i soggetti che annotano separatamente gli stessi, appare non perfettamente in sintonia con il dettato normativo.

Diritto di detrazione e debenza dell'IVA - abstract in versione elettronica

105981
Centore, Paolo 1 occorrenze
  • 2008
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Secondo la Corte di giustizia, il principio di detrazione dell'IVA, per essere effettivo, deve consentire che, ove esso sia negato, deve essere possibile accedere al rimborso dell'IVA indebitamente o erroneamente indicata in fattura e versata all'Erario. Il diritto al rimborso, accordato in primo luogo al fornitore, va riconosciuto, almeno in teoria, anche al cliente, laddove il recupero dell'IVA corrisposta e risultante non detraibile presso il fornitore (e con azione di recupero in sede civile) sia eccessivamente oneroso. Affrontando il tema, la Corte di cassazione dimostra di condividere tali indicazioni ma, di fatto, nega l'accesso al rimborso.

Istruzioni dell'Agenzia entrate sugli incentivi agli straordinari - abstract in versione elettronica

106209
De Fusco, Enzo; De Santis, Marco 1 occorrenze
  • 2008
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Per poter accedere all'agevolazione occorre aver posseduto, nel 2007, un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro; in questo ammontare vanno esclusi i redditi percepiti e assoggettati a tassazione separata mentre sono da ricomprendere redditi di pensione e assegni ad essi equiparati; pertanto sono esclusi dall'applicazione del beneficio i collaboratori coordinati e continuativi, in quanto il loro reddito costituisce reddito "assimilato" al lavoro dipendente.

Rateazione dei ruoli senza garanzie e nuovi accessi degli Enti locali - abstract in versione elettronica

106241
Bruzzone, Mariagrazia 1 occorrenze
  • 2008
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Per effetto della conversione in legge del d.l. n. 112/2008, diventa definitiva la riforma della disciplina sulla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ivi comprese le entrate degli enti locali, ai quali è riconosciuta la facoltà di accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.

Procreazione assistita, interrogativi sulla diagnosi preimpianto in cerca di risposte - abstract in versione elettronica

107011
Di Marzio, Paolo 1 occorrenze
  • 2008
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Il giudice monocratico del tribunale di Cagliari ha accolto l'istanza di una coppia di cui risulta accertato il diritto ad accedere alla procreazione assistita, la cui futura madre era affetta da grave malattia genetica, volta ad ottenere l'effettuazione della diagnosi preimpianto anche mediante tecniche invasive ed ha disapplicato il disposto delle linee guida ministeriali, ritenendo che la legge intenda comunque tutelare adeguatamente pure il diritto alla salute della donna, costituzionalmente riconosciuto. Su questa vicenda processuale si è pronunciata anche la Corte costituzionale, che ha però dichiarato inammissibile il quesito proposto. Il giudice monocratico del Tribunale di Firenze è stato investito di un'analoga richiesta. Anche in questo caso la madre è portatrice di una grave malattia genetica. Il giudice ha ritenuto di dover disapplicare la previsione delle linee guida secondo cui la diagnosi deve essere meramente osservazionale, perché trattasi di limite non previsto dalla legge ed illegittimamente introdotto mediante un atto di normazione secondaria. Ha quindi disposto l'effettuazione della diagnosi preimpianto servendosi di tecniche invasive e l'impianto in utero di soli embrioni sani, con crioconservazione degli embrioni malati. Molti problemi rimangono aperti, come la sorte degli embrioni malati di cui sia stata disposta la crioconservazione.

Sulla distinzione fra divulgazione e cessione di materiale pedopornografico nelle comunicazioni attraverso "chat line" e sulla qualificazione giuridica della trasmissione individuale di tale materiale a più destinatari - abstract in versione elettronica

107085
Cantagalli, Catia 1 occorrenze
  • 2008
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., anziché quella di cessione tipizzata dal comma successivo, qualora l'agente sia al corrente che dietro tale "nickname" si celino più persone che possono liberamente accedere al canale conversazione. La reiterazione della trasmissione individuale di materiale pedopornografico a più destinatari diversi si qualifica come un'unica fattispecie di distribuzione o di divulgazione oppure come un concorso materiale di più reati di cessione a seconda che gli atti di trasmissione siano o meno reiterati nel medesimo contesto crono-topico.

Reintegrazione con procedimento d'urgenza: un'applicazione rigorosa dell'art. 700 c.p.c. Il commento - abstract in versione elettronica

107457
Menegatti, Emanuele 1 occorrenze
  • 2008
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I rilevanti interessi coinvolti nel licenziamento di un lavoratore, abbinati alla eccessiva durata del rito del lavoro, anche dopo la riforma del 1973, hanno però condotto la giurisprudenza verso un riconoscimento quasi indiscriminato del diritto di accedere alla procedura d'urgenza. Si è così assistito ad uno snaturarsi del procedimento ex art. 700 c.p.c., che ha riguardato entrambi i suoi indefettibili presupposti: il fumus boni iuris ed il periculum in mora. Tale situazione ha iniziato, tuttavia, a mutare verso la fine degli anni '90, quando sempre più giudici hanno deciso di attenersi al disposto del codice di rito. Le ordinanze in commento, seppur con alcune deviazioni, paiono confermare tale tendenza, la quale può definirsi ormai consolidata. Ciò, ovviamente, lascia aperto, ed anzi esaspera, il problema dell'eccessiva lunghezza dei processi, soprattutto qualora venga in gioco l'applicazione dell'art. 18 St. lav.

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