Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

39676
Stato 1 occorrenze

Ai fini del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso; c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi; f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.

Pianificazione fiscale concordata: linee guida dell'istituto e raffronto con il concordato biennale - abstract in versione elettronica

88697
Dodero, Annibale 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Nel concordato preventivo biennale, inoltre, il contribuente poteva dichiarare ricavi o compensi inferiori a quelli congrui, mentre nella pianificazione fiscale è obbligato a rispettare le congruità anche se possono accedere alla pianificazione anche i contribuenti non congrui per le annualità pregresse.

Pianificazione fiscale concordata: prime interpretazioni dell'Agenzia delle entrate - abstract in versione elettronica

88731
Trevisani, Andrea 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Possono accedere al nuovo istituto della pianificazione fiscale concordata, previsto con la legge Finanziaria 2005, e definire, per un triennio, la base imponibile che concerne l'attività d'impresa o di lavoro autonomo, solo i contribuenti che hanno applicato per il periodo d'imposta 2003 gli studi di settore. Diversamente dal concordato preventivo, introdotto in via sperimentale dalla Finanziaria 2004 per i periodi 2003 e 2004, non sono ammessi alla pianificazione fiscale i contribuenti soggetti ai parametri ovvero esclusi anche dall'applicazione di tale strumento di determinazione induttiva dei ricavi o compensi. Lo studio di settore diviene, quindi, elemento fondamentale e centrale per la formulazione della proposta di definizione concordata del reddito.

Nuovi chiarimenti sulla trasparenza fiscale - abstract in versione elettronica

88807
Dodero, Annibale 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Le caratteristiche del regime della trasparenza disciplinato dagli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. sono state esaminate dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 49/E del 2004 e, nel corso degli eventi organizzati da periodici specializzati, sono state sottoposte all'attenzione dell'Agenzia numerose questioni riguardanti: le modalità di attribuzione ai soci dei crediti d'imposta; i limiti temporali al riporto delle perdite che si sono generate in regime di trasparenza; l'operatività della presunzione di assegnazione di utili in caso di distribuzione di riserve di capitali; gli effetti sul regime di trasparenza del possesso di partecipazioni che si qualificano per la "participation exemption"; il trattamento dei redditi imputati per trasparenza a cooperative agricole che fruiscono di esenzione; il superamento del limite di ricavi entro cui è consentito accedere al regime di trasparenza per effetto di accertamento.

Contratto di compravendita e riserva di proprietà nel diritto tedesco - abstract in versione elettronica

89313
Sangiovanni, Valerio 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Al contratto di compravendita può accedere una clausola con cui il venditore si riserva la proprietà del bene venduto sino all'integrale pagamento del prezzo di acquisto. Scopo del presente scritto è di esaminare la disciplina tedesca di questo importante istituto. La riserva di proprietà costituisce, in Germania, lo strumento di garanzia del credito più diffuso nella prassi commerciale. I fornitori germanici tendono ad imporre agli importatori stranieri l'applicazione del proprio diritto nazionale. Le imprese tedesche esportatrici vogliono poi, spesso, inserire in contratto una clausola con cui il produttore si riserva la proprietà della cosa fornita sino all'integrale pagamento del prezzo. E' quindi di grande interesse pratico anche per gli operatori commerciali italiani sapere come questo istituto viene regolato nel BGB. Se i rapporti di forza tra le parti non consentono di fare pressioni per l'applicazione del diritto vigente in Italia, il legale che si trova ad assistere una società che importa dalla Germania deve almeno essere consapevole di quali sono gli effetti e i rischi che la riserva di proprietà comporta.

Misure restrittive per la "participation exemption" - abstract in versione elettronica

90101
Izzo, Bruno; Miele, Luca 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'art. 1 del d.l. n. 203/2005 ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina della "participation exemption" che, in particolare, riguardano l'ampliamento da 12 a 18 mesi del periodo minimo di possesso delle partecipazioni richiesto per potere accedere alla esenzione, la riduzione della percentuale di esenzione delle plusvalenze dal 100 al 95 per cento e l'allungamento del periodo di tassazione delle plusvalenze in caso di applicazione del regime transitorio. Tali modifiche restringono la portata applicativa del regime transitorio. Tali modifiche restringono la portata applicativa del regime di esenzione per le plusvalenze derivanti dalle cessioni realizzate a decorrere dal 4 ottobre 2005 e vanno coordinate con gli altri istituti IRES.

Regolamento europeo per l'applicazione degli IFRS nel 2005 raccomandazione per ulteriori indicazioni sulla transazione (dicembre 2003) - abstract in versione elettronica

90363
Committee of European Securities RegulatorsSottoriva, Claudio 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'adozione di tali principi consegue essenzialmente dal fato che le imprese c.d. global player, avendo attività ed interessi anche al di fuori dei confini nazionali, hanno auspicato l'individuazione di una lingua contabile armonizzata che consentisse, anzitutto, di accedere ai mercati finanziari internazionali con minori difficoltà, attraverso un insieme completo di principi contabili di elevata qualità la cui applicazione ed interpretazione fosse riconosciuta a livello internazionale. Le problematiche conseguenti sono, tuttavia, molte e derivano in gran parte dal fatto che, con riferimento al nostro Paese, il sistema di civil law ha dato priorità alla norma giuridica rispetto alla prassi contabile rappresentata dai principi contabili. L'esperienza internazionale pone, al contrario, in evidenza l'economia della realtà produttiva sottostante attraverso un insieme di principi contabili che, ad esempio, privilegiano la sostanza economica delle diverse operazioni di gestione poste in essere dalla cellula aziendale rispetto alla veste giuridica che le stesse assumono. Ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato, come noto, da una diversa interpretazione del concetto di "realizzazione" dei ricavi e, conseguentemente, di realizzazione degli utili e di maturazione delle perdite.

La protezione della salute e il risarcimento del danno alla persona in una prospettiva europea - abstract in versione elettronica

91151
Alpa, Guido 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea siglata a Nizza nel dicembre del 2000 e incorporata nella Costituzione europea prevede due disposizioni che riguardano direttamente il tema della tutela della salute: l'art. 3 (ora art. 63 Cost. europea) che garantisce il diritto alla integrità della persona e l'art. 35 (ora art. 95 Cost. europea) che garantisce la protezione della salute cioè il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nel contributo l'A. analizza le varie questioni sollevate dalla lettura delle citate disposizioni nel contesto dei principi fondamentali: in particolare, sulla questione concernente la connessione tra le due disposizioni cioè se esse possano essere lette in combinato disposto; su quella riguardante il rapporto tra le disposizioni della Carta di Nizza citate e quelle della Costituzione italiana sulle quali si è fondato il nuovo diritto della responsabilità civile; sulla natura vincolante o meno delle disposizioni della Carta di Nizza e, infine sull'applicabilità diretta della Carta di Nizza ai rapporti tra privati e quindi anche al rapporto tra medico e paziente. Seguono alcune riflessioni sui tentativi di uniformazione della disciplina della responsabilità civile e del danno in ambito europeo e sui nuovi 0problemi aperti dal risarcimento del danno alla persona.

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