Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attività rispettivamente consentite dal presente regolamento.
Si tratta di una materia complessa che ha fondamento in molteplici fini posti come limite alla generale libertà, riconosciuta a tutti i cittadini dalla Costituzione, di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e senza distinzioni di sesso.
La trasmissione di documenti che precisino e che chiariscano informazioni indispensabili allo stesso scopo può parimenti essere richiesta, purché tale trasmissione sia necessaria perché i lavoratori interessati o i loro rappresentanti possano accedere alle informazioni necessarie per poter valutare se essi abbiano il diritto di richiedere l'avvio di trattative.