Dal 1º gennaio 2014 si considerano di lusso, ai fini dell'inapplicabilità delle agevolazioni previste per l'imposta di registro con riferimento alla prima casa, gli immobili accatastati A1, A8 e A9. Ai fini IVA continuano invece ad applicarsi i criteri attualmente in vigore previsti dal D.M. 2 agosto 1969. Il condivisibile chiarimento è stato fornito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 2014. Una soluzione diversa avrebbe significato la modifica "tacita" del D.P.R. n. 633/1972; tale modifica normativa (non espressa) non è sostenibile se si considera l'origine comunitaria dell'IVA, dovendo ogni intervento del legislatore essere conforme alle previsioni contenute nelle direttive comunitarie.