Il nuovo Principio contabile OIC [Organismo Italiano di Contabilità] 31 inquadra, da un punto di vista civilistico e contabile, la diversa natura dei fondi per rischi rispetto a quelli per oneri, fornendo anche utili indicazioni in merito non solo all'individuazione delle voci di conto economico nelle quali iscrivere i relativi accantonamenti, ma anche con riferimento alle tecniche contabili da seguire in caso di utilizzo dei predetti fondi, ovvero di loro riduzione in quanto, nell'ambito del processo di annuale riesame della loro congruità, sono risultati essere in tutto o in parte esuberanti. Ai fini IRAP, si deve ritenere che gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri non deducibili siano solo quelli iscritti alle voci B.12) (accantonamenti per rischi) e B.13) (altri accantonamenti) del conto economico.
Restano, tuttavia, aspetti non chiari con riferimento alla "somministrazione" e al "distacco" dei "lavoratori" e alla gestione degli "accantonamenti" per il "TFR" o per altri "oneri" relativi al "personale".