Il giudice d'appello ripercorre le regole che consentono di determinare l'an e il quantum debeatur a titolo di mantenimento della prole e del coniuge nella separazione personale, enunciando il non condivisibile principio per cui il reddito potenzialmente goduto dal coniuge obbligato e la verosimile esistenza di accantonamenti patrimoniali - seppure meramente presuntivi e non verificati a mezzo di indagini tributarie - sono elementi sufficienti a escludere la revoca o la riduzione dell'assegno, a nulla rilevando la scelta individuale del coniuge tenuto al mantenimento di cessare l'attività lavorativa, opzione del tutto legittima e volontaria, ma non in grado di scalfire gli obblighi familiari dell'obbligato.
È un riflesso specifico della più generale carenza di chiavi di lettura del ruolo della grande impresa nella tassazione analitico aziendale, da cui è nata una applicazione dimezzata dagli IAS; la loro valenza è stata infatti esclusa per le c.d. disposizioni di competenza interna, attinenti cioè alla ripartizione nel tempo dei costi, attraverso l'ammortamento, ed alla loro anticipazione attraverso gli accantonamenti. La classificazione in bilancio, qualificazione e imputazione a periodo restano comunque ampie aree per la valenza fiscale degli IAS.
Gli accantonamenti al fondo TFR nel regolamento IAS/IFRS
Il d.m. n. 48/2009 in materia di IAS/IFRS consente di computare gli accantonamenti al fondo TFR fiscalmente rilevanti in funzione del differenziale tra quanto dovuto contrattualmente a fine esercizio e gli accantonamenti dedotti in precedenza, in modo da tener conto della particolare metodologia di calcolo di questa posta, che segue modelli attuariali ed una logica di gestione per masse.
Deducibili per competenza gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela
Con la sentenza n. 13506 del 2009, la Corte di cassazione afferma che sono deducibili, anche per i rapporti d'agenzia, gli accantonamenti a fronte delle indennità dovute in ipotesi di loro risoluzione. Detta conclusione è divenuta possibile a seguito della modifica della normativa codicistica che, in passato, non permetteva l'accoglimento di simili conclusioni. A suffragio delle proprie motivazioni, la Corte richiama altresì la risoluzione n. 59/E del 2004, le cui posizioni sono state tuttavia contraddette dalla successiva circolare n. 42/E del 2007. Nell'accogliere favorevolmente l'apertura offerta dai giudici di legittimità, sua auspica un intervento chiarificatore sull'argomento da parte dell'Agenzia delle entrate.