L'art. 109, comma 4, lett. b), del T.U.I.R. prevede che ammortamenti, accantonamenti e rettifiche di valore, di origine esclusivamente tributaria, siano fiscalmente deducibili indipendentemente dalla imputazione a conto economico, a condizione che gli stessi componenti vengano indicati in un apposito prospetto che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi. A fronte dei costi dedotti extra contabilmente, viene introdotto un vincolo patrimoniale di entità pari a tali costi per effetto del quale si applica un regime di sospensione di imposta che opera su un ammontare di utili e riserve corrispondente ai costi dedotti extra contabilmente al netto del fondo imposte differite.
Il prospetto di raccordo tra bilancio di esercizio e dichiarazione dei redditi accoglie ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti effettuati per fini esclusivamente tributari. La formulazione della norma, anche in riferimento al disinquinamento dei bilanci pregressi, si presta, nonostante alcuni chiarimenti già intervenuti, a qualche ulteriore considerazione in vista della ormai prossima compilazione del quadro EC.
L'altra, in caso di risposta affermativa alla prima, è se, in difetto di una chiara indicazione che nei bilanci precedenti sono stati effettuati accantonamenti e rettifiche di valore in applicazione di norme tributarie, il processo di "disinquinamento" di tali bilanci possa comportare l'emergenza di sopravvenienze attive rilevanti ai fini fiscali.
La possibilità di deduzione fiscale extra-contabile degli ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti fiscalmente ammessi, ma non imputati a conto economico, per la parte che si trovasse in contrasto con i principi della rappresentazione veritiera e corretta, è una delle innovazioni di maggior rilievo della riforma tributaria in vigore dal 2004. Lo strumento del doppio binario non si presta comunque per operare svalutazioni delle rimanenze, sia di natura finanziaria, che relative al magazzino ed alle opere pluriennali.