Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Dalla gratuità alla presunzione di onerosità. Considerazioni sul contratto di mandato alla luce di recenti studi - abstract in versione elettronica

137149
Coppola Bisazza, Giovanna 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Accanto a quanti infatti sostengono che l'onerosità non sia elemento essenziale del mandato e che conseguentemente il corrispettivo non può includersi tra gli elementi idonei a qualificarlo, c'è chi afferma invece che nel mandato oneroso la previsione del corrispettivo si inserirebbe quale prestazione corrispettiva a tutti gli effetti e che pertanto al mandato sarebbero applicabili i principi che regolano i contratti a prestazioni corrispettive. In proposito riteniamo che la questione possa trovare la sua giustificazione ma anche la sua soluzione alla luce dell'evoluzione storica dell'istituto in esame. Il mandato, inquadrato dai giuristi classici nell'ambito dei contratti consensuali, era già conosciuto nel IV-III sec. a.C., in connessione al graduale incremento dei traffici e dei commerci attuatosi in seguito alla politica espansionistica intrapresa da Roma. Nel nuovo scenario economico apertosi si dovette infatti sentire l'esigenza di avvalersi sempre più spesso di uomini di fiducia, quindi oltre che di sottoposti anche di liberti e di amici, per l'espletamento di affari che il "dominus negotii" era impossibilitato ad eseguire personalmente. Dal particolare legame esistente tra le parti il rapporto si venne conseguentemente a profilare ab origine come gratuito. Ora, mentre tale gratuità nell'ambito della giurisprudenza alto imperiale (Giavoleno, D. 17.1.36.1) assunse un significato ampio, non riguardando il non ricevere un compenso determinato, bensì piuttosto il non ottenere un qualsivoglia vantaggio nell'espletamento di un affare portato avanti ad esclusivo beneficio del mandante, nella giurisprudenza più evoluta (Gaio, D. 19.5.22; Paolo, D. 17.1.1.4) tale principio acquistò invece un contenuto più circostanziato, relativo alla semplice mancanza di un corrispettivo economico. Detto requisito, inteso in quest'ultimo senso, non venne meno né con l'attribuzione al mandatario di un "honor", semplice espressione di una prassi sociale di gratitudine (Ulpiano, D. 17.1.6 pr.), né di un "salarium", esigibile "extra ordinem", concesso semplicemente per remunerare "laborem", quindi non come equivalente del lavoro prestato, ma come compenso per le fatiche sopportate (Papiniano, D. 17.1.7). Incidenza notevole sul consolidarsi della gratuità del mandato, rimasta formalmente salda fino a Giustiniano (I. 3.26.13), ebbero sicuramente le idee portate avanti dall'etica stoica, secondo cui il bene non va fatto per tornaconto, la ricompensa per averlo praticato consistendo, infatti, nell'azione in sé. Ma il tramonto di quest'etica ed il contemporaneo affermarsi di quella cristiana, con la sua valutazione positiva del lavoro, visto come fonte di sussistenza (Agostino, epist. 153.6.23) e quindi sempre da retribuire (S. Ambrogio, epist. 19.3), permette di giustificare la presenza in qualche testo classico, alterato dai Compilatori, di un principio opposto (Paolo, D. 17.1.26.8). Della natura "anfibia" del contratto di mandato, così come ci proviene dai testi del "Corpus Iuris", rimane traccia nelle epoche successive. Il requisito della gratuità resta, sì, saldo infatti presso la dottrina medioevale, ma quest'ultima sarà costretta a fare i conti pure con il ridimensionamento subito dal principio stesso nell'epoca giustinianea. La tradizionale nozione del mandato gratuito fu destinata comunque a subire una grossa battuta d'arresto col diffondersi delle ideologie rivoluzionarie settecentesche, essendo l'altruismo un sentimento ormai incompatibile con l'iniziativa privata e lo sviluppo delle attività economiche. Della gratuità se ne fece pertanto un elemento naturale del contratto che, in quanto tale, era derogabile dalle parti (art. 1986 c. napoleonico, rispecchiato fedelmente dall'art. 1739 del nostro cod. civ. del 1865). In termini opposti si espresse però il codice di commercio del 1882, che all'art. 349 enunciava il principio secondo cui "il mandato commerciale non si presume gratuito". Tale diversa regolamentazione ebbe di certo una grossa incidenza sul legislatore del '42 che all'art. 1739 parla appunto di presunzione di onerosità, così trasformando il requisito della gratuità da elemento naturale in elemento accidentale del mandato. Il che tuttavia non giustifica la conversione del nostro contratto in contratto a prestazioni corrispettive, visto che la ricezione di un compenso riguarda in ogni caso solo una sfera accessoria rispetto a quella tesa alla realizzazione dell'incarico affidato al mandatario, alla cui corretta esecuzione è volto da sempre l'interesse fondamentale del mandante (art. 1703 c.c.). Siamo pertanto dell'avviso che, pure sulla base della sua antica tradizione, l'istituto in esame debba continuare ad essere inquadrato nella tipologia dei c.d. contratti bilaterali imperfetti, in cui una soltanto è l'obbligazione principale idonea a sostenere ex se la causa del contratto, sebbene nulla impedisca che altra obbligazione, eventuale, possa scaturire dal medesimo, al fine di soddisfare un interesse proprio anche del mandatario.

"Res incorporales" e beni immateriali: categorie affini, ma non congruenti - abstract in versione elettronica

137201
Turelli, Giovanni 1 occorrenze
  • 2013
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I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento", svolto all'Università degli Studi di Brescia l'11 maggio 2012, nel quale sono stati coinvolti storici del diritto e studiosi del diritto positivo, accanto a rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico. Il presente lavoro si propone un confronto tra la categoria romana delle "res incorporales" e quella moderna dei beni immateriali. Le due categorie non sono congruenti: infatti, la categoria romana riguarda i diritti (elementi del patrimonio) e serve a sistemare tutto il diritto privato entro le tre classi "personae", "res", "actiones"; invece, la categoria moderna riguarda gli oggetti del diritto, in particolare i beni immateriali. Tuttavia, tra Ottocento e Novecento, la scienza giuridica ha ragionato sulla categoria romana, ipotizzando che essa potesse venire impiegata per collocare i beni immateriali - in particolare i prodotti dell'attività intellettuale - all'interno dei "sistemi" codicistici che in quegli anni si venivano elaborando. Si sono profilati in dottrina due atteggiamenti in proposito. Da un lato coloro che hanno "esteso" la categoria romana dai "diritti" agli "oggetti di diritto"; dall'altra, coloro che hanno visto una soluzione di continuità tra antico e moderno: essi hanno mantenuto l'espressione "cose incorporali", ma ne hanno rinnovato il contenuto. In questo graduale rinnovamento sembra avere giocato un ruolo significativo Windscheid. Tra le due categorie si profila così, sul piano della speculazione scientifica, un nesso che si può definire di affinità, nel senso etimologico del termine (dal lat. "ad-finis").

La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme - abstract in versione elettronica

137573
Romei, Roberto 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto alle ipotesi in cui è consentita la conclusione di un contratto di somministrazione lavoro acausale in ragione delle condizioni soggettive del lavoratore o di quest'ultimo e l'utilizzatore, la legge prevede anche delle ipotesi in cui la acausalità sia slegata da requisiti soggettivi e sia collegata solo ad esigenze previste dalla contrattazione collettiva.

Le relazioni industriali in AgustaWestland - abstract in versione elettronica

137583
Cunico, Alessio; Colzani, Gian Paolo 1 occorrenze
  • 2013
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"social package", concordato con le OO.SS. polacche nel 2009 e che consentì l'acquisizione della società WSK PZL-Swidnik, nonché, sul piano nazionale, l'accordo integrativo sottoscritto nel 2002 (poi riconfermato in quello del 2007, attualmente vigente), meritevole di attenzione per avere introdotto, accanto al già esistente premio di risultato, sistemi retributivi incentivanti a carattere individuale (ad esempio O.P.E.R.A. [Objectives, Performance, Evaluation, Results, Award] - premio di risultato individuale "una tantum"). L'articolo si conclude con un breve cenno al futuro delle relazioni industriali in AgustaWestland, in cui avrà particolare rilevanza il confronto con le rappresentanze sindacali su temi sempre più legati alla flessibilità, all'ottimizzazione della efficienza/efficacia, nonché alla sicurezza del patrimonio aziendale. Questo non potrà che far ulteriormente emergere il ruolo chiave della contrattazione decentrata quale leva di competitività e produttività.

La scienza di fronte ai giudici. Lezioni remote della legge (scientifica) che sbagliava - abstract in versione elettronica

138675
Armocida, Giuseppe; Rigo, Gaetana Silvia 1 occorrenze
  • 2013
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Nel momento in cui la medicina riuscì a delineare con precisione il suo spazio esclusivo accanto agli esperti di diritto, molte cose cambiarono e all'arbitrariato delle decisioni dell'uomo comune si aggiunse un nuovo giudizio, non meno opinabile. Se il parere è globalmente mutevole con il convertirsi del clima sociale, il parere tecnico cambia più lentamente con il mutare delle teorie scientifiche che lo sostengono. Per questa ragione, non è sbagliato e non è raro riscontrare una certa arretratezza proprio nella specificità dei giudizi avvalorati dai medici, da quei medici che entravano nei tribunali con la sicurezza di essere depositari degli strumenti indispensabili a rivelare la verità dei fatti. Scienza e Diritto hanno quindi stretto alleanze che, pur nella distinzione dei loro mezzi, contribuirono a confondere gli obiettivi di chi deve occuparsi del governo della salute e di chi è preposto al governo dell'ordine pubblico. Gli AA. si chiedono se una medicina che sembra efficace nel guarire le malattie ne conosca davvero le cause. Quindi si mette in dubbio il ruolo di una medicina che, giudicando sulle correnti basi scientifiche le "deformità" dell'anima e del corpo, si consegna come strumento di una giustizia punitiva.

Ordinamenti formali e pratiche di polizia nell'India britannica (1817-1882) - abstract in versione elettronica

138859
Abbate, Giulio 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto a questi argomenti, l'articolo intende mostrare le difficoltà incontrate dall'amministrazione coloniale nell'elaborare un modello di processo per l'India che fosse conforme alla tradizione di common law e i tentativi dei giuristi inglesi di giustificare anche le più vistose deviazioni di questo modello dal sistema processuale della madre patria inglese.

L'ordinamento italiano e lo spazio giuridico europeo: dal rapporto con l'ordinamento comunitario alla competizione tra ordinamenti - abstract in versione elettronica

139181
Di Rosa, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto a tale fenomeno, è stata teorizzata l'esistenza di una "competizione tra ordinamenti giuridici". Nello spazio giuridico europeo sarebbe possibile scegliere la norma, gli istituti ed il diritto nazionale dello Stato europeo più favorevole utilizzando alternativamente tutte le regole previste dai vari ordinamenti giuridici.

L'attività contrattuale della P.A. tra buona fede e interesse pubblico - abstract in versione elettronica

139191
Mastropietro, Barbara 1 occorrenze
  • 2013
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.), recupera tale regola come "canone ermeneutico fondamentale", da porre accanto all'art. 1362 c.c.

La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo - abstract in versione elettronica

139663
De Rosa, Gianluca 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto ad una ricostruzione del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura della discrezionalità tecnica e sul tipo di sindacato che il giudice amministrativo può esperire su di essa, la nota tenta di esplorare gli argomenti in favore di un controllo c.d. intrinseco "forte" (o "sostitutivo") delle valutazioni tecniche, nonché la tenuta delle obiezioni che sono state tradizionalmente mosse a tale tipo di sindacato; non trascurando di accennare alle suggestioni che vengono dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Minori, capacità di discernimento ed esercizio della sorveglianza da parte degli insegnanti - abstract in versione elettronica

139913
Belli, Guido 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto a queste ipotesi, che hanno esclusivo riguardo al danno che l'allievo abbia procurato a terzi, è configurabile anche una ulteriore responsabilità dell'insegnante per le lesioni che lo studente si sia autocagionato: la giurisprudenza, invero, è sempre più propensa all'idea che il docente sia investito di un generale "obbligo di protezione" in favore della stesso scolaro, quale esplicazione dell'inderogabile dovere di solidarietà dell'art. 2 Cost., nascente dal contatto sociale (giuridicamente qualificato) con il minore. b) Natura della responsabilità. Sebbene buona parte della giurisprudenza di legittimità si esprima ancora in termini di "culpa in re ipsa", ricollegando l'imputazione alla presunzione di una negligente sorveglianza, sta di fatto che la responsabilità cui l'insegnante è esposto ha natura oggettiva. Invero, tanto l'art. 2047 c.c., quanto il 2048 c.c., non contengono alcun riferimento alla diligenza profusa dal docente nell'esercizio della vigilanza, richiedendo piuttosto, quanto alla prova liberatoria, la dimostrazione positiva del caso fortuito che abbia reso impossibile l'impedimento del fatto illecito della studente. E anche quando il titolo dell'imputazione sia il contatto sociale insegnante-allievo, la responsabilità ha natura oggettiva, richiedendosi al docente la prova dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione (vale a dire del dovere di protezione), per causa non imputabile. c) Diversi titoli di responsabilità, un'unica prova liberatoria. Ritengo che, come la più recente e accreditata dottrina sostiene, l'onere probatorio incombente sull'insegnante per andare esente da responsabilità sia, tanto nell'ipotesi dell'art, 2047 c.c., quanto dell'art, 2048 c.c., e a maggior ragione del contatto sociale, decisamente prossima a quella richiesta dall'art, 1218 c.c., non essendo sufficiente la dimostrazione di aver diligentemente e prudentemente vigilato sulla condotta dell'allievo. Il danneggiato ne risulta, evidentemente, avvantaggiato, anche sotto il profilo della prescrizione del diritto al risarcimento: cinque anni nelle prime due ipotesi, dieci anni nella seconda.

Ancora sui doveri di collaborazione del danneggiato in materia di assicurazione di responsabilità civile e risarcimento del danno - abstract in versione elettronica

140635
Losco, Giorgio Maria 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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In particolare si affronta il tema della collaborazione del danneggiato nel procedimento di liquidazione del danno da parte dell'assicuratore più in particolare degli effetti processuali e sostanziali di comportamenti e significati di mancata collaborazione tenuto conto che la normativa specifica nazionale prevede accanto a precisi doveri dell'assicuratore (attività e tempi di gestione della decisione liquidativa), anche una serie di oneri comportamentali e/o documentali a carico dei soggetti che si rivolgono all'assicuratore per essere risarciti. Il tutto nel contesto di analoghe disposizioni del Codice di procedura civile che "impongono" o "presuppongono", nell'ambito della gestione processuale di una controversia, precisi doveri di lealtà e correttezza, in altri termini di buona fede, nella collaborazione come strumento di accertamento veritiero, e fondativi della situazione di fatto e diritto produttiva di effetti giuridici.

La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni - abstract in versione elettronica

140679
Ronchetti, Laura 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto alla cittadinanza formale di competenza statale è possibile, quindi, individuare una "cittadinanza sostanziale" affidata alle Regioni. Particolarmente qualificante per questa sorta di "cittadinanza regionale" è il settore dell'integrazione degli immigrati, che coinvolge l'insieme delle competenze sociali delle Regioni. Entrambe le nozioni di cittadinanza, quella statale e quella regionale, sono tuttavia strettamente connesse ai criteri formali con cui far valere la partecipazione alla convivenza sul territorio. Sotto questo profilo si mette in evidenzia l'ambiguo ruolo che attualmente svolge il criterio della residenza, concepito come iscrizione nei registri anagrafici dei Comuni.

Della "neutralità" del Capo dello stato in tempo di crisi: sulla (presunta) "deriva presidenzialista" nella più recente evoluzione della forma di governo parlamentare in Italia, con precipuo raffronto all'esperienza weimariana - abstract in versione elettronica

140809
Stancati, Paolo 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Accanto alla raffigurazione dei poteri del Capo dello Stato come non scindibili e costantemente condizionati dalle sollecitazioni e dalle scelte dei soggetti titolari della funzione politica in senso proprio, si rinvengono ricostruzioni che presuppongono, all'inverso, una estesa attitudine "intromissiva" da parte dell'organo e che legittimano, in particolare, il diretto e penetrante intervento volto al perseguimento di interessi eventualmente "altri" rispetto a quelli sopra evocati. Tale ultima eventualità si manifesterebbe nei suoi termini più espansi nei contesti istituzionali emergenziali e legittimerebbe la risoluzione, in via tendenzialmente autonoma ed "autoritaria", delle situazioni riferibili ai cosiddetti casi d'eccezione. In tali ipotesi il Presidente della Repubblica sarebbe abilitato alla assunzione di decisioni non solo non supportate dalla volontà adesiva degli organi attributari di funzioni politiche, ma tali da consentire l'emanazione di atti connotati da un rilevantissimo contenuto politico. In tal senso gli atti in questione sarebbero diversificabili, e in modo assai netto, anche da quelli che parte della dottrina ammette e ricollega al perseguimento di fini essenzialmente "costituzionali", in quanto riconducibili all'indirizzo "politico-costituzionale" (secondo la nota ricostruzione di Paolo Barile). L'emanazione, nei casi estremi ora detti, di atti aventi natura e contenuto politici (e "propri" del Capo dello Stato nel senso più estremo del termine) trova la più diretta matrice nella ricostruzione schmittiana del potere neutro, inteso non già come "potere mediatore e regolatore", ma, sulla scia di quanto già preconizzato da Benjamin Constant, come "pouvoir préservateur". E’ noto, a tal ultimo riguardo, che è proprio in confronto alla "concezione di una legalità neutrale, avalutativa e priva di contenuto" che si rivolge la critica schmittiana relativa alla conterminazione dei poteri d'intervento del Capo dello Stato. Ed è altresì noto che da tali premesse - ed in termini sostanzialmente non dissimili - prende le mosse, in Italia, la riflessione di Carlo Esposito per il tramite della raffigurazione del Presidente della Repubblica "reggitore dello stato in tempo di crisi". Il presente lavoro si propone di illustrare le ragioni che impongono di reputare non trasponibili - anche in presenza dello stato di crisi politico-istituzionale in cui versa l'Italia e nonostante la cennata ambiguità e dinamicità del concetto di "neutralità presidenziale" nei sistemi parlamentari - sia la raffigurazione di Esposito ora evocata sia quella schmittiana del Presidente della Repubblica "custode della costituzione". Ciò in quanto non è rinvenibile, in Costituzione, alcun formale accenno né alla eventuale assunzione di "poteri di crisi" né all'esercizio di funzioni di "custodia", dall'elevatissimo tenore politico e dalla connotazione "autoritaria" altrettanto evidente; di quei poteri, cioè, che legittimerebbero la emanazione di atti aventi come precipua finalità non già (e non solo) la rappresentanza della unità nazionale, bensì - secondo il lessico schmittiano - la difesa della "unità del popolo come totalità politica". La non estensibilità e la non coerenza delle teorie in discorso rispetto al contesto emergenziale italiano va poi ribadita laddove si prenda in esame il modo di rappresentarsi della "neutralità" presidenziale alla luce degli atti posti in essere dal Presidente Napolitano e della centralità ed essenzialità del ruolo progressivamente assunto da quest’ultimo. Seppure non possa revocarsi in dubbio la sostantiva espansione dell’azione compositiva esercitata dal Capo dello Stato, specie nell’ultimo biennio, in particolare avendo riguardo alle vicende che hanno contrassegnato la formazione dei Governi Monti e Letta, non è dato rinvenire, in detta azione, non solo elementi che facciano presumere un vulnus vero e proprio nei confronti dei principi costituzionali che configurano e disciplinano la funzione presidenziale, ma neppure interferenze così espanse ed incisive da consentire la qualificazione del modus operandi in discorso alla stregua della cosiddetta deriva presidenzialista. Ciò in quanto si ritiene che di "deriva presidenzialista" - intesa quest'ultima in termini propri e non atecnici - si possa parlare solo in presenza di quelle gravissime intrusioni da parte del Capo dello Stato - quali quelle che hanno connotato l'evoluzione dei poteri presidenziali nel corso della stagione weimariana - che presuppongono, appunto, la autoassunzione di funzioni "salvifiche" e la "autoritaria" coartazione della volontà manifestata degli organi titolari del potere d'indirizzo politico e delle scelte da questi ultimi operate; e ciò, se non proprio attraverso atti che configurino l'attentato alla Costituzione, quanto meno per il tramite di una contrapposizione così netta ed esasperata da determinare il rischio di incisione del circuito democratico-rappresentativo. Gli atti posti in essere dal Presidente Napolitano non paiono affatto indurre una tale patologia, dal momento che è il circuito democratico stesso che richiede - e, talvolta, "implora" (si veda, per tutti, l'episodio della rielezione di Napolitano) - il comportamento intromissivo del Capo dello Stato; e ciò, essenzialmente, a causa della situazione di "vuoto" che connota ormai stabilmente lo scenario politico-istituzionale italiano. Si ritiene, dunque, che l'elemento caratterizzante che varrebbe a determinare l'avvento della cennata "deriva presidenzialista" sia, essenzialmente, la volontà del Capo dello Stato, non solo espressa ma attuata per il tramite di atti e comportamenti fattuali, di operare una incisione e trasformazione delle più essenziali caratterizzazioni della funzione presidenziale per come configurata all'interno del sistema parlamentare quale quello attualmente vigente in Italia.

Arsenico e vecchi acquedotti: la responsabilità della P.A. per la fornitura di acqua potabile non a norma - abstract in versione elettronica

141177
Planchenstainer, Francesco 1 occorrenze
  • 2013
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., accanto ai tradizionali indici di valutazione della condotta (ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza dell'attività amministrativa), adotta quello del rispetto del principio di precauzione. La nota offre una ricognizione del principio in parola, affrontando conseguentemente il tema del risarcimento del danno non patrimoniale e degli ulteriori mezzi di tutela a disposizione dell'utente-consumatore del servizio idrico.

L'attività contrattuale della P.A. tra buona fede e interesse pubblico - abstract in versione elettronica

141387
Mastropietro, Barbara 1 occorrenze
  • 2013
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.), recupera tale regola come ''canone ermeneutico fondamentale'', da porre accanto all'art. 1362 c.c.

Gli atti dell'agente della riscossione notificabili a mezzo PEC - abstract in versione elettronica

142373
Fronticelli Baldelli, Enrico 1 occorrenze
  • 2013
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Il D.L. n. 78/2010 ha novellato l'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo, accanto alle forme ordinarie di notifica della cartella di pagamento, anche la notifica a mezzo posta elettronica certificata. In tale rinnovato contesto, considerato che l'agente della riscossione, nello svolgimento della sua attività istituzionale, non si limita alla notifica della cartella di pagamento, ma procede a notificare e compiere una serie di atti che hanno una ripercussione nella sfera patrimoniale del contribuente, è legittimo esaminare la possibilità per l'agente della riscossione di utilizzare tale forma di notifica anche per atti diversi rispetto alla cartella di pagamento, valutando altresì se esistono limiti all'utilizzo di tale strumento.

La crisi della soggettività del "trust" e la disciplina fiscale della fiducia come possibile soluzione - abstract in versione elettronica

143333
Marchetti, Fabio 1 occorrenze
  • 2013
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L'art. 73 ha, infatti, fiscalmente configurato il "trust" come soggetto tributario; accanto al "trust" soggetto IRES [Imposta sul Reddito della Società] sono, peraltro, raffigurabili ipotesi in cui il "trust" non è soggetto, in quanto il patrimonio, pur segregato, è economicamente e giuridicamente riferibile al disponente o ai beneficiari con affidamento in amministrazione al "trustee". In tale ipotesi il "trust" non è riconducibile alla disciplina dell'art. 73, ma il suo trattamento fiscale va ricostruito secondo i principi dell'ordinamento applicabili al mandato di amministrazione. In ogni caso, laddove ricorra tale fattispecie, appare irragionevole affermare, come ha invece fatto l'Amministrazione finanziaria in alcune circolari, l'illegittimità ed elusività fiscale di tale tipologia di "trust".

Gare d'appalto: il documento d'identità nelle autocertificazioni tra l'elemento essenziale e il formalismo senza scopo - abstract in versione elettronica

143461
Vivarelli, Maria Grazia 1 occorrenze
  • 2013
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Accanto ad un orientamento rigoristico, prevalente in giurisprudenza, secondo cui, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, essendo requisito formale ''ad substantiam'' dell'autocertificazione stessa in quanto volto a garantire l'esatta provenienza in ogni singola documentazione esibita - con la conseguente impossibilità di regolarizzazione o integrazione postuma -, si è andato via via elaborando, in giurisprudenza, il concetto del "formalismo senza scopo". Così è stato affermato, che pretendere che più dichiarazioni rese dalla stessa persona in un medesimo procedimento e facenti parte di un medesimo insieme probatorio debbano necessariamente essere accompagnate, ciascuna, da una copia del documento, si tramuta in un formalismo senza scopo. Nell'ipotesi in cui sia il bando a prevedere, a pena di esclusione, l'onere in capo al concorrente di allegare una pluralità di copie del documento d'identità alle autocertificazioni prodotte, in disparte l'orientamento rigoristico dell'autovincolo, deve ritenersi che la clausola sia nulla per violazione dell'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006. L'offerta economica non è un'autodichiarazione, tuttavia, costituendo la stessa la più importante tra le dichiarazioni negoziali di volontà che intervengono nel corso della procedura concorsuale, deve ritenersi indefettibile la produzione di copia fotostatica del documento di identità, assolvendo detta allegazione all'essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l'autenticità dell'apposta sottoscrizione. Per contro, è stata affermata l'illegittimità dell'esclusione nel caso in cui, da una parte, la relativa clausola del bando non sia inequivoca in merito alla necessità che i concorrenti alleghino all'offerta economica la copia fotostatica del documento di identità dell'offerente, e, dall'altra, il concorrente interessato abbia comunque allegato due documenti di identità. Eventuali clausole del bando che impongano, oltre alla sottoscrizione dell'offerta, la sigla in ogni foglio, secondo lo giurisprudenza, devono essere applicate in modo tassativo e determinano senz'altro l'esclusione dei concorrenti che non vi ottemperino.

Ricordo di Giorgio Marinucci: una vita per la scienza penale e per l'Università - abstract in versione elettronica

143511
Palazzo, Francesco 1 occorrenze
  • 2013
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La sua produzione infatti annovera, accanto a opere scientifiche di grande respiro dogmatico e opere didattiche, molti scritti di impegno civile e lavori destinati a guidare utilmente l'esperienza applicativa del diritto penale elevandone il livello e la qualità intellettuale.

Imprese immobiliari e separazione dell'attività ai fini IVA - abstract in versione elettronica

143527
Portale, Renato 1 occorrenze
  • 2013
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La convenienza ad esercitare la separazione facoltativa delle attività ai fini IVA, che, in taluni casi, rende indolore l'incidenza del "pro rata" di "detrazione", per effetto delle norme introdotte dal D.L. n. 83/2012 sussiste per quei "contribuenti" che esercitavano "attività esenti" con "ridotta incidenza" di costi accanto ad attività "imponibili" con "elevata incidenza" di costi. La "circolare n. 22/E" del 2013 ha illustrato le disposizioni in esame con riferimento alle imprese che operano nel "settore immobiliare", le quali, se effettuano attività appartenenti a diversi codici di classificazione nella tabella ATECO 2007, possono applicare la "separazione" dell'imposta per "ciascuna attività" esercitata.

La tassazione degli atti notarili: luci ed ombre della circolare dell'Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18/E - abstract in versione elettronica

144355
Pischetola, Adriano 1 occorrenze
  • 2013
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Ma accanto ad apprezzabili aperture, taluna anche innovativa rispetto agli orientamenti già elaborati dall'Amministrazione Finanziaria, restano sullo sfondo talune problematiche tuttora irrisolte.

Gli appalti del Ministero della difesa - abstract in versione elettronica

144737
Caroli Casanova, Hilde 1 occorrenze
  • 2013
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Permangono, tuttavia, accanto ai profili di comunanza, anche profili di marcata differenziazione rispetto alla disciplina generale. Si tratta di persistenti prerogative dell'apparato servito, dall'esclusiva sulle utilità economiche dei beni all'ampia discrezionalità di scelta delle procedure, alla mancanza di controlli esterni, fino alla concentrazione dei poteri più rilevanti in capo a Geniodife. In tempi di "spending review" e crescente europeizzazione della difesa, si perde l'occasione di incidere su una voce significativa del bilancio pubblico attraverso un'ampia attuazione dei principi di trasparenza, partecipazione e accessibilità delle procedure, riconosciuti a livello globale.

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