Nel caso in cui la prescrizione medica riguardi una terapia farmacologica con off-label, accanto alla complessiva valutazione clinica è necessario che si proceda ad una appropriata informazione del paziente ed all'ottenimento del proprio consenso. L'analisi dei presupposti normativi e regolatori, cui è subordinata l'attività di prescrizione dei farmaci off-label consente di valutare i profili di condotta colposa del medico per uso off-label del farmaco e del valore giuridico del consenso informato, che deve essere prestato per farmaci di tal genere. Tracciare un modello gestionale per un'appropriata gestione del farmaco off-label, sia in termini di efficacia ed efficienza della prestazione sanitaria, sia nell'ottica di un contenimento dei rischi e dei costi rappresenta l'obiettivo del gruppo di lavoro.
., alla luce della l. n. 120 del 2010, individuando vecchi problemi irrisolti, accanto a novità importanti, quale è sicuramente la nuova natura della confisca del veicolo.
Accanto alla tesi della responsabilità ex lege, in dottrina, è stata avanzata anche quella della responsabilità extracontrattuale, ovvero precontrattuale; si è escluso, invece, che la promessa abbia natura negoziale. In ogni caso, è il legislatore stesso a risolvere questioni come la ripartizione dell'onere probatorio dell'elemento soggettivo, l'ammontare del danno risarcibile, l'individuazione del termine entro cui esercitare l'azione. Si discute, invece, se sia ammissibile una legittimazione attiva allargata anche a quei soggetti terzi che abbiano, concretamente, affrontato le spese e contratto le obbligazioni in vista del matrimonio, poi non celebrato. d) Segue. I presupposti dell'azione. Affinchè sia integrata la fattispecie di cui all'art. 81 c.c., occorre che la promessa provenga da soggetti capaci di contrarre matrimonio, che sia vicendevole e dotata di determinati requisiti formali. Deve, infatti, risultare da atto pubblico o scrittura privata, ovvero dalla richiesta di pubblicazioni.
In particolare, in seguito all'evoluzione epistemologica - metodologica che ha caratterizzato la storia della psichiatria moderna, in seno alla giurisprudenza, si era delineato, una sorta di dualismo interpretativo circa il significato da attribuire alla nozione di infermità che, accanto ad un indirizzo più restrittivo c.d. "medico", ha contrapposto quello c.d. "giuridico", con il conseguente sviluppo di uninterpretazione più ampia rispetto al primo. Tale evoluzione ha subito un'importante revisione da parte della sentenza delle S.U. penali n. 9163/2005, la quale non solo ha chiarito il contrasto giurisprudenziale relativo all'interpretazione della nozione di "infermità", ma è stata anche occasione per sviluppare un approccio sistematico all'istituto dell'imputabilità per un suo inquadramento aggiornato alla stregua delle ultime acquisizioni scientifiche. Gli A. si soffermano, in particolare, sui riflessi pratici che tale evoluzione ha determinato per la psichiatria forense, cercando di offrire criteri pragmatici per una metodologia fruibile in concreto da parte del tecnico in questo difficile, quanto essenziale, campo di indagine.
E' da poco entrata in vigore la legge sulla responsabilità civile in Cina, che introduce alcune disposizioni particolari per il settore dei danni all'ambiente, in cui è chiaramente visibile l'origine europea di alcune norme accanto a norme che sono state invece forgiate per il particolare contesto cinese.
Accanto alla protezione offerta in ambito civilistico, l'ordinamento nazionale offre altresì, grazie anche allo sviluppo della giurisprudenza, protezione in sede penale, in particolare agli artt. 623 e 513 c.p., oggi rafforzata dal d. lgs. 231/2001. Il contributo affronta alcuni nodi interpretative concernenti queste disposizioni.
La sentenza in commento - esprimendosi, sia pure con riferimento alla disciplina antecedente alla riforma del 2007, sulla qualificazione della responsabilità dell'emittente che ha diffuso un prospetto informativo contenente dati imprecisi e/o erronei - offre l'occasione per svolgere, accanto ad una disamina della nuova disciplina dettata dal legislatore recependo quella comunitaria attraverso il D.Lgs. n. 51/2007m, alcune riflessioni sulla c.d. "responsabilità da prospetto".
Accanto allo "status" dell'operatore, si pone poi il tema della sua qualifica, cioè, della sua attivazione "in quanto tale", rispetto all'operazione economica, e quindi del principio di inerenza. Infine, l'ultimo profilo di indagine sulla potenziale responsabilità del prestatore riguarda il luogo di stabilimento del committente, da trattare in relazione al caso di localizzazione unitaria ovvero plurima, come nell'ipotesi della stabile organizzazione.
Accanto a quella definita "semplice", si pone la trans-oggettività "complessa", la cui manifestazione è determinata dalla concomitanza di più componenti relativi ad un'unica operazione.
., l'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti, oltre che di presenza attiva accanto ai figli, in tutte le occasioni in cui questi possono non essere in grado di capire o di affrontare equilibratamente la situazione. b) La portata applicativa della provocazione attuata dalla vittima. La provocazione, che attiene all'elemento soggettivo del reato, non può giocare alcun ruolo in sede di accertamento del nesso causale fra illecito ed evento, nonché tra quest'ultimo e il danno conseguenza.
Ciò ha determinato l'emersione, accanto alla generale "responsabilità da condotta", di una "responsabilità da accadimento", che sembra trovare ispirazione nell'antico precetto germanico del "wer schaden tut, mus schaden bessern" ("chi fa un danno, deve risarcirlo"). In questo senso la regola della responsabilità oggettiva risponde ad un generale principio di equità e giustizia, che vuole il rischio di danni a terzi, inevitabilmente connesso ad un'attività o ad una "res", essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa. b) Le eccezioni alla regola generale ex art. 2043 c.c. sono tali e tante che, oggi, appare più estesa l'area della responsabilità oggettiva, di quanto lo sia quella della responsabilità per colpa Nell'attuale sistema della responsabilità civile, invero, il giudizio sulla colpa e quello sulla illiceità del fatto vengono condotti separatamente: l'"eventus damni" ha assunto una posizione di primizia, così come la condotta del soggetto agente, svincolata dal profilo soggettivo della "voluntas" di questi, quale mero strumento, causa o criterio di collegamento tra un individuo chiamato "ope legis" a rispondere di un fatto ed un certo danno da risarcire. c) "Ubi commodo, ibi incommoda". Non si può, del resto, negare che l'odierna coscienza sociale avverte fortemente la necessità di addebitare al soggetto che trae vantaggio da una qualche situazione, la responsabilità dei rischi che da essa derivano, a prescindere da ogni sua colpa. Così, chi esercita un'attività pericolosa è chiamato al risarcimento del danno causato, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'"eventus damni", analogamente chi ha in custodia una cosa o è proprietario ovvero utilizzatore di un animale, è responsabile dal danno da questi cagionato, salva la prova del fortuito. d) L'art. 2043 c.c. assume carattere residuale, trovando applicazione solo in assenza di altri criteri di imputazione della responsabilità. Questi altri criteri sono quelli individuati dagli artt. 2050-2054 c.c., ovverosia la custodia, la proprietà o l'utilizzazione di un animale, la proprietà di un edificio, la conduzione e la proprietà di un veicolo, la distribuzione commerciale di un prodotto difettoso. L'interprete dovrà, pertanto, valutare preventivamente se un certo fatto, causa di un danno ingiusto, possa o meno essere ricondotto ad una delle ipotesi di responsabilità oggettiva; solo in caso di risposta negativa, dovrà procedere oltre per accertare se la condotta dell'autore sia dolosa o colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La pronuncia in esame offre l'occasione per analizzare la questione della possibile esistenza accanto al modello arbitrale delineato dagli artt. 34 ss. del D.Lgs. n. 5/2003, di un arbitro societario nascente da clausola compromissoria statutaria e discipllinat5o dal codice di rito. L'adesione alla tesi del modello esclusivo o a quella del doppio modello di arbitrato comporta diverse conseguenze in ordine alla validità della clausola e alla responsabilità del notaio rogante.
In America esiste, accanto alla giurisdizione ordinaria, una giurisdizione speciale (della ITC) per la tutela di diritti di brevetto contro le importazioni. la durata del procedimento è di circa un anno e mezzo; i costi sono più ridotti; le percentuali di successo per il titolare del brevetto sono molto elevate. Il ricorrente deve avere una sufficiente base economicamente organizzata (anche se non necessariamente produttiva) in America.
Inoltre, accanto alla nozione di dato personale e di dato anonimo (perché anonimizzato) occorre considerare attentamente la nozione di dato statistico anonimo. Se tuttavia, sul piano normativo la distinzione può apparire chiara, la possibile reidentificazione dei soggetti cui si riferivano i dati anonimizzati (e la ragionevolezza dei mezzi necessari ad una possibile reidentificazione) rende mobili i confini della distinzione stessa, incidendo sul tipo di tutela giuridica da riconoscere a detti dati e, pertanto, sulla possibilità di riutilizzo degli stessi. Dal momento che l'anonimizzazione costituisce un passo indispensabile per poter procedere all'apertura dei dati rendendoli disponibili per altri riutilizzi, diventa cruciale stabilire quali siano i soggetti su cui debbano ricadere gli oneri e i costi dell'anonimizzazione di dati personali detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico, anche in ragione dei differenti concetti di anonimizzazione (e di personalità del dato) cui fa ricorso il legislatore italiano in materia di dati giudiziari, o di dati personali detenuti per scopi statistici.