Sembra infatti che accanto ad una regolamentazione "dall'alto", per un corretto funzionamento dei mercati di borsa, siano necessarie delle regole autonomamente elaborate da quanti professionalmente operano in tali mercati, sulla scorta di codice di autoregolamentazione già da molti anni adottati nei Paesi di matrice anglosassone come il "Codice Cadbury" e il "Codice Hampel". La scelta fatta è stata quella di elaborare due distinti documenti: il "Rapporto" ed il "Codice", fra loro intimamente collegati.
Accanto a tali esigenze tradizionali, per così dire, perché ispirate alle scelte da tempo seguite dal legislatore, assume però un ruolo nuovo la verifica dell'efficacia della nuova regolamentazione, l'analisi, cioè, degli effetti prodotti in concreto dalla normativa astrattamente fissata. Senza ignorare, poi, un'altra esigenza, da tempo emersa nel dibattito istituzionale e già espresse in sede comunitaria: la realizzazione della semplificazione normativa e il miglioramento della qualità delle leggi, già nella fase dell'istruttoria legislativa, attraverso il coordinamento tra il potere legislativo e quello esecutivo e la creazione di un raccordo istituzionale tra Governo e Parlamento. Partendo, allora dalla disciplina generale relativa alla delegificazione e alla semplificazione amministrativa, l'A. analizza con particolare attenzione le problematiche connesse alle nuove disposizioni sulla semplificazione e alla c.d. analisi dell'impatto della regolamentazione. In particolare, viene valutata la portata che tale analisi (peraltro prevista solo a titolo sperimentale) comporta, anche attraverso l'esame del neoistituito Nucleo per la semplificazione delle norme delle procedure, visto nell'ottica di un suo coordinamento con l'attività di controllo degli organi parlamentari.
.), accanto a quello delle persone fisiche (art. 18 c.p.c.), quale criterio di collegamento sussidiario (art. 413, quinto comma, c.p.c.), una valenza positiva di implicita conferma della triplicità ed alternatività di tutti i criteri di competetenza territoriale in materia di lavoro subordinato. Ciò in quanto il foro del luogo "ove si trova l'azienda" coincide sostanzialmente con quello previsto, in via generale, dall'art. 19 c.p.c. (sede, legale o effettiva, della persona giuridica e dell'associazione non riconosciuta): non avrebbe pertanto avuto alcun senso prevedere, in via sussidiaria un criterio di collegamento sostanzialmente identico a quello già previsto in via principale.