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Sentenza n. 13120

335083
Cassazione civile, sezione II 2 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili “violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382 e 1384 cod. civ., degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché degli artt. 1374 e 1375 cod. civ.

., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in “violazione e falsa applicazione degli artt. 1381, 1382, 1384 e 1218 cod. civ., nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. in relazione allo art. 360 n. 3, cod. proc. civ.)”, nonché in “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (in relazione allo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)”, più specificamente, prospettando che erroneamente detta corte avrebbe ritenuto la irriducibilità della cennata pattuizione in virtù della quale era stato riconosciuto alla controparte il diritto di “incamerare” la contestata porzione di prezzo nel caso di mancato, o ritardato, rilascio di determinati provvedimenti amministrativi alla nozione di clausola penale, per non aver considerato che, in relazione alle promesse del fatto del terzo, la mancata prestazione del fatto promesso può dipendere, oltre che da cause non imputabili al promittente medesimo, se questi non si attivi per ottenere l’esecuzione della prestazione, ben suscettibile di dar luogo ad obbligazioni risarcitorie, e, perciò, all’applicabilità di penali assoggettabili alla disciplina di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., e, segnatamente, a riduzione ex art. 1384 di detto codice; per non aver rilevato, quindi, che la pattuizione negoziale in discorso, avuto riguardo al relativo tenore letterale e alla portata delle conseguenze negative scaturenti in danno di essa ricorrente nell’ipotesi della riscontrata insorgenza delle condizioni suscettibili di farne scattare l’operatività, doveva essere intesa come passibile di applicazione solo nel caso di mancanza del promesso fatto del terzo dovuta a negligenza di essa promittente e qualificata, pertanto, come vera e propria clausola penale; per non aver tenuto conto, da ultimo, del dato che ogni pattuizione negoziale recante determinazione preventiva dell’indennizzo di cui all’art. 1381 cod. civ. andrebbe ravvisata invalida in radice.

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