Ciò è accaduto mentre il legislatore delegato, in attuazione delle deleghe contenute nelle legge di finanza pubblica ed in quella sul federalismo fiscale, ha costruito limpianto dellarmonizzazione basandolo, dal punto di vista dei contenuti, sui principi contabili e, dal punto di vista del metodo, sulla sperimentazione. In questo lavoro si fa emergere la fisionomia giuridica che ha assunto larmonizzazione, la sua autonoma valenza rispetto al "coordinamento della finanza pubblica", i punti di inevitabile impatto con lancora vigente ordinamento contabile delle Regioni e degli enti locali utilizzando, come filo conduttore, proprio il tema dei principi contabili e dei diversi percorsi attraverso i quali - a livello internazionale, europeo e nazionale - il loro essere norme tecniche, elaborate da organismi tecnici, si trasforma in regola giuridica.
Come già accaduto in materia di misure di prevenzione, lo svolgimento del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione in udienza camerale partecipata nel grado di merito trova oggi un ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, che ha sancito la necessità che anche in questo procedimento sia offerta all'imputato quanto meno la possibilità di richiedere una trattazione in udienza pubblica.
Come già accaduto in materia di misure di prevenzione, lo svolgimento del procedimento per la riparazione per l'ingiusta detenzione in udienza camerale partecipata nel grado di merito trova oggi un ostacolo nella sentenza 10 aprile 2012 della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Lorenzetti c. Italia, che ha sancito la necessità che anche in questo procedimento sia offerta all'imputato quanto meno la possibilità di richiedere una trattazione in udienza pubblica.
E' accaduto: in seguito alla modifica che ha esteso il limite alla custodia cautelare relativo al pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede (art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.); in occasione dell'introduzione della fattispecie autonoma di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624-bis c.p.); più recentemente, per effetto delle innovazioni relative allo spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, t.u. stup.[testo unico sugli stupefacenti]). Ogni volta che muta il quadro normativo processuale o sostanziale di riferimento s'impone la necessità di meglio ponderare gli effetti e le ricadute applicative sul particolare sistema processuale differenziato oggetto del d.p.r. n. 448/1988, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei particolari obiettivi della giustizia penale minorile.
I cambiamenti intervenuti nella giurisprudenza recente, soprattutto attraverso le sentenze 22/2012 e 32/2014, la Corte ha ancora una volta alterato la sua strategia di non intervento nel rapporto tra poteri, come accaduto in passato durante gli anni novanta, cioè nel momento in cui ha aumentato la sindacabilità pratica del decreto-legge. Le ragioni di questo cambiamento sono molte. L'incertezza politica, la mancanza di riforme e fattori ambientali che ancora una volta come quasi venti anni fa hanno costretto i giudici delle leggi ad esercitare i propri poteri di sindacato. Quest'indirizzo giurisprudenziale introdurrà certamente novità decisive dal momento che aumenterà i poteri della Corte. Ovviamente rimangono alcuni nodi irrisolti che, forse, all'occhio attento dello studioso appariranno più come un indizio della necessità di una riforma complessiva del procedimento legislativo.
Come accaduto nel nostro ordinamento per gli Enti fieristici, nei confronti dei quali è ormai nota l'impossibilità di stabilirne a priori la riconducibilità nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici, anche nei confronti degli ordini professionali, il giudice europeo sottolinea la necessità di un'interpretazione funzionale che prescinde da mere qualificazioni astratte. Così, mentre nel nostro ordinamento, alla cassa forense e a quella dei dottori commercialisti è stata riconosciuta la natura di organismo di diritto pubblico, l'ordine professionale dei medici tedesco non rientra nella nozione perché, sebbene il finanziamento sia previsto dalla legge attraverso contributi versati dai membri di tale ordine, l'importo dei contributi è fissato dall'assemblea dello stesso ordine e soprattutto l'ordine rimane completamente autonomo in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni istituzionali. Tali circostanze fattuali escludono che possa verificarsi quell'influenza pubblica sulle decisioni dell'ordine che imporrebbe l'applicazione delle procedure di gara disciplinate dalle direttive sugli appalti pubblici.
Nel processo tributario, l'estinzione del processo estingue l'azione ed è per questo che, rendendo inefficaci gli atti processuali, determina il definitivo consolidarsi degli effetti propri dell'atto impugnato; una volta che ciò sia accaduto, non è più proponibile alcuna azione per rimuovere tali effetti e per tal motivo anche il cd. principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione finisce col risultare concretamente inutile dopo l'estinzione del processo susseguente alla cassazione con rinvio. Se l'estinzione del processo tributario avviene in secondo grado, peraltro, tutto ciò non accade, in quanto, stante l'autonomia del giudizio d'impugnazione, la propagazione dell'inefficacia degli atti processuali conseguente all'estinzione s'arresta all'atto iniziale del giudizio d'impugnazione (nel caso: appello) e l'effetto che ne consegue è, e resta, soltanto il definitivo stabilizzarsi di una sentenza di primo grado che ha annullato o non annullato il provvedimento impugnato.
La violazione del suddetto obbligo comporta, intanto, conseguenze giuridiche differenti nei vari ordinamenti nazionali (trattandosi di un aspetto che il legislatore europeo non ha inteso armonizzare), ma soprattutto può determinare, (come è accaduto nel caso in esame), anche in attuazione del principio dell'"interpretazione conforme", la disapplicazione delle sanzioni statali che si rivelano "inefficaci, sproporzionate e scarsamente dissuasive" rispetto alle finalità della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.