Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Frodi assicurative r.c. auto e constatazione amichevole - abstract in versione elettronica

145835
Miotto, Giampaolo 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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La Cassazione civile precisa i limiti del valore probatorio della constatazione amichevole di incidente, affermando per la prima volta che questa non riveste alcun rilievo ai fini di provare l'effettivo accadimento dell'incidente, qualora questo sia contestato, trattandosi di un "antecedente logico" della dinamica del sinistro. L'importanza del principio giuridico così affermato trascende la specifica questione, in quanto denota un atteggiamento di maggior rigore interpretativo che appare coerente con le recenti iniziative del legislatore finalizzate a rendere più incisiva la prevenzione ed il contrasto delle frodi nell'assicurazione della r.c. auto, al fine di tutelare gli assicurati dall'indebito aggravio dei premi assicurativi provocato dai sinistri fraudolenti.

Riconoscimento "post mortem" della inabilità in due casi singolari - abstract in versione elettronica

146069
Consolazio, Giuseppe 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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In caso di negazione del diritto a prestazioni per invalidità e successiva morte del richiedente, il contenzioso giudiziario medico legale avviato dagli eredi si svolge necessariamente attraverso un esame su atti, che può concludersi in modo motivato con l'accoglimento della domanda. Tale schema è stato condizionato dalle peculiarità della morte nei due casi presentati: nel caso 1, morte improvvisa in assenza di una precedente situazione invalidante; nel caso 2, l'accadimento della morte molti anni dopo l'osservazione medico-legale del soggetto ancora in vita. Il caso 1 riguarda una domanda di invalidità e inabilità ex artt. 1 e 2 l. n. 222/1984 da parte di soggetto maschile di anni 55 (1999). La valutazione nel vivente, incentrata su una diagnosi di diabete mellito tipo 2 e infarto miocardico silente, si concludeva con una risposta sfavorevole ad entrambe le richieste. Pochi mesi dopo (2000), l'assicurato decedeva per morte improvvisa. La dimostrazione autoptica di una patologia cronica preesistente asintomatica, correlata casualmente con l'evento fatale (cardiomiopatia ischemica silente), determinava il riconoscimento "post mortem" della invalidità e inabilità. Il caso 2 riguarda una domanda di pensione di reversibilità da parte di soggetto maschile di anni 20 (1995), per riconoscimento della sua inabilità ex art. 8 l. n. 222/1984. La valutazione del vivente, basata su una diagnosi di talassemia "major", produceva un giudizio sfavorevole. La morte intervenuta un quindicennio dopo (2009), segnava la conclusione di un lungo e complicato processo morboso. La severità della patologia, a prescindere dalla differenziazione nel tempo delle sue manifestazioni cliniche, motivava il riconoscimento "post-mortem" della inabilità, con decorrenza dalla data obbligata per il diritto alla pensione di reversibilità.

L'accertamento della responsabilità penale secondo il paradigma del "caso per caso" ed il "circo mediatico-giudiziario". Il nuovo particolarismo giuridico - abstract in versione elettronica

148369
Fondaroli, Desiree 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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L'analisi delle peculiarità della giustizia penale evidenzia l'emersione di due fenomeni parzialmente intrecciati l'uno all'altro: per un verso, la distorsione delle categorie dogmatiche a favore di una applicazione "individualizzata", "singolare" degli elementi di fattispecie e dei presupposti della punibilità; per l'altro, la spettacolarizzazione del diritto e del processo, attraverso la trasposizione mediatica di esso. Nella prima prospettiva, con riferimento, ad esempio, al tema dell'accertamento causale e dell'imputabilità, la ricerca della risposta giudiziaria all'accadimento di fatti penalmente rilevanti è filtrata attraverso il paradigma del "caso per caso", alla luce di un criterio c.d. individualizzante: la valutazione della responsabilità del presunto autore, incalzata dall'ossessione di fornire soluzioni rapide ed immediate, piega le categorie giuridiche alla specificità del caso concreto. Con riguardo al secondo profilo, trovano conferma le osservazioni da tempo formulate in letteratura in merito al "circo mediatico-giudiziario". Da un lato, l'individualizzazione dei criteri di accertamento della responsabilità; dall'altro, il falso mito della "trasparenza totale", contribuiscono allo sgretolamento del principio di legalità, solo parzialmente sostituito dal "diritto vivente", e al predominio di un nuovo "particolarismo giuridico".

Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio: "revirement" della Cassazione? - abstract in versione elettronica

149017
Scarcella, Alessio 1 occorrenze
  • 2014
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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La soluzione offerta dai giudici di legittimità, s'inserisce nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale - ormai consolidato - che, pur escludendo che l'acquirente possa sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ammette tuttavia la possibilità per il medesimo, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, di dimostrare di avere agito "in buona fede", senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Fin qui, in apparenza, nessuna novità all'orizzonte. Ma è sufficiente spingersi oltre nell'esame della lucida motivazione della sentenza, per cogliere un indiscutibile aspetto innovativo sul tema della (finalmente, ammissibile) responsabilità del notaio rogante un atto pubblico riguardante la compravendita di un immobile oggetto di possibile illecito lottizzatorio. Sul punto, numerosi sono i passaggi della motivazione in cui è individuabile un vero e proprio "revirement" della Cassazione, sul tema. Si ammette, infatti, chiaramente che unitamente all'acquirente - anche il notaio può concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell'evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. Ma v'è di più. La sentenza si preoccupa, infatti, di specificare gli "oneri di diligenza" del notaio, chiarendo come spetti a quest'ultimo l'esame puntuale della documentazione storica dell'immobile, per la completa tranquillità di non rischiare la invalidità dell'atto: egli, rimarcano gli Ermellini, quale privato esercente di pubbliche funzioni, deve assumere una pregnante funzione di controllo documentale, sussistendo un interesse generale da tutelare oltre quello delle parti costituite in atto. L'affermazione, condivisibile è, peraltro, supportata - ed appare assolutamente in sintonia - con le regole di condotta dettate dai Protocolli dell'Attività Notarile (Regola n. 13).

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