Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Distribuzione territoriale dell'infortunio in itinere: trend e tassi di incidenza - abstract in versione elettronica

125607
Coviello, S.; Bonifaci, G.; Chiaramonte, C.; Conte, P.; Anselmi, E. 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Relativamente al fenomeno abbiamo, infatti, voluto verificare la diversità dei tassi di crescita (trend) nelle singole province, la significatività statistica a livello regionale dei tassi di incidenza (probabilità di accadimento dell'evento), nonché l'età media dell’infortunato alla data di accadimento stesso sia per tutti i casi che per quelli mortali. Lo studio ha dimostrato che, nel periodo preso in considerazione, l'età media dell'infortunato all'epoca di accadimento dell'evento tende a crescere. A livello nazionale l'età media cresce dai 35,5 anni per l'anno 2004 all'età di 37,5 anni per l'anno 2008. Limitatamente ai soli casi mortali, l'età media nel periodo va dai 37, 8 anni per l'anno 2004 ai 39,2 anni per l'anno 2008. L'incremento di tali età potrebbe essere attribuito, a nostro avviso, dall'invecchiamento della popolazione attiva dovuto alla mancanza di ingressi dei più giovani nel mondo del lavoro e, per quanto riguarda le più alte età dei casi mortali rispetto al totale degli infortuni, alla diffusa consapevolezza di una maggiore padronanza della guida acquisita con l'età, padronanza che induce il conducente ad un maggior senso di sicurezza esponendolo, in questo caso però, ad una maggiore gravità del rischio. I tassi medi di sviluppo degli infortuni in itinere relativi al periodo 2004 - 2008, assumono valori sia positivi che negativi a seconda che, il corrispondente trend sia, rispettivamente, crescente o decrescente; da notare che a livello nazionale si ha una crescita complessiva del 3% annuo contro una corrispondente crescita della popolazione residente del 0,4%. Nelle aree a livello regionale, ad esempio, i trend crescenti vanno da un minimo del 2% annuo per la regione Toscana ad un massimo del 16,6% per la regione Sicilia; per quanto riguarda, invece, i trend decrescenti per le stesse aree vanno, invece, da un minimo del -0,7% annuo per il Friuli-Venezia Giulia ad un massimo del -0,2% per il Trentino-Alto Adige. Per quanto riguarda, infine, i tassi di incidenza regionali relativi alla popolazione residente, questi vanno da un minimo di 0,04% per la regione Calabria ad un massimo di 3,1% per la regione l'Emilia Romagna. Nei confronti del tasso medio nazionale pari a 0,16% , le regioni del nord si collocano al di sopra di questo tasso, mentre le regione del centro, sud ed isole, si collocano al di sotto di esso ad eccezione, però, della regione Abruzzo che assume un valore pari a quello nazionale configurandosi, così, come regione "sparti acque" tra nord ed il resto d’Italia.

La responsabilità oggettiva - abstract in versione elettronica

127181
Belli, Guido 1 occorrenze
  • 2011
  • DoGi - Dottrina Giuridica
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Ciò ha determinato l'emersione, accanto alla generale "responsabilità da condotta", di una "responsabilità da accadimento", che sembra trovare ispirazione nell'antico precetto germanico del "wer schaden tut, mus schaden bessern" ("chi fa un danno, deve risarcirlo"). In questo senso la regola della responsabilità oggettiva risponde ad un generale principio di equità e giustizia, che vuole il rischio di danni a terzi, inevitabilmente connesso ad un'attività o ad una "res", essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa. b) Le eccezioni alla regola generale ex art. 2043 c.c. sono tali e tante che, oggi, appare più estesa l'area della responsabilità oggettiva, di quanto lo sia quella della responsabilità per colpa Nell'attuale sistema della responsabilità civile, invero, il giudizio sulla colpa e quello sulla illiceità del fatto vengono condotti separatamente: l'"eventus damni" ha assunto una posizione di primizia, così come la condotta del soggetto agente, svincolata dal profilo soggettivo della "voluntas" di questi, quale mero strumento, causa o criterio di collegamento tra un individuo chiamato "ope legis" a rispondere di un fatto ed un certo danno da risarcire. c) "Ubi commodo, ibi incommoda". Non si può, del resto, negare che l'odierna coscienza sociale avverte fortemente la necessità di addebitare al soggetto che trae vantaggio da una qualche situazione, la responsabilità dei rischi che da essa derivano, a prescindere da ogni sua colpa. Così, chi esercita un'attività pericolosa è chiamato al risarcimento del danno causato, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'"eventus damni", analogamente chi ha in custodia una cosa o è proprietario ovvero utilizzatore di un animale, è responsabile dal danno da questi cagionato, salva la prova del fortuito. d) L'art. 2043 c.c. assume carattere residuale, trovando applicazione solo in assenza di altri criteri di imputazione della responsabilità. Questi altri criteri sono quelli individuati dagli artt. 2050-2054 c.c., ovverosia la custodia, la proprietà o l'utilizzazione di un animale, la proprietà di un edificio, la conduzione e la proprietà di un veicolo, la distribuzione commerciale di un prodotto difettoso. L'interprete dovrà, pertanto, valutare preventivamente se un certo fatto, causa di un danno ingiusto, possa o meno essere ricondotto ad una delle ipotesi di responsabilità oggettiva; solo in caso di risposta negativa, dovrà procedere oltre per accertare se la condotta dell'autore sia dolosa o colposa ai sensi dell'art. 2043 c.c.

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