Il cammino della transazione appare quindi tutt'altro che facile, tra difficoltà e appesantimenti burocratici, anche per l'obiettiva contiguità di problematiche delicate, quali quelle delle procedure concorsuali e della indisponibilità del credito tributario; quest'ultima, in particolare, a differenza di quanto accade per gli accordi nelle fasi di accertamento, condiziona pesantemente l'individuazione di criteri utili a giustificare la rinuncia parziale alle somme da riscuotere.
L'A. conclude rilevando come l'interpretazione della normativa nazionale - al pari di ciò che accade in altri settori dell'ordinamento - debba essere condotta nell'osservanza dei principi del diritto privato europeo (di armonizzazione, tutela del mercato e della concorrenza, di interpretazione del diritto): principi che a tutt'oggi concorrono a creare un ordinamento autonomo, idoneo a influenzare in maniera decisiva il diritto nazionale, anche rinnovando le categorie concettuali o rivisitandone le regole di funzionamento.
Ad ogni conferimento, come indica l'articolo, occorre individuare l'obiettivo dell'operazione, per il fatto che, come talvolta accade, vi sono delle scelte da compiere fra i regimi fiscali in essere e, comunque, necessita formare un piano completo con i percorsi diretti al rispetto delle regole civilistiche oltre che di quelle tributarie, temi questi affrontati nell'elaborato.
Riemerge, con un'importante sentenza della Corte costituzionale, la rilevanza della nozione di rapporto tributario definito, o esaurito; nozione che non può ancorarsi, nel caso della legge interpretativa al pari di quanto accade per le sentenze della Corte costituzionale, alla casuale circostanza dell'avvenuto pagamento, ma deve riguardo alla complessiva situazione di immodificabilità che si verifica intorno al meccanismo di un prelievo.
Fortemente influenzata da quanto accade negli Usa, la storia bioetica in queste zone è stata legata allo sviluppo del principialismo di T.L. Beauchamp e J.F. Childress, applicato ad una serie di campi specifici quali l'assistenza e la cura del malato, la procreazione e l'aborto, la morte encefalica (principalmente in vista del trapianto di organi), l'etica della ricerca, l'ecologia. La Bioetica personalista ontologicamente fondata è ritenuta essere un campo assai propizio per proporre ed orientare verso la persona e la sua realtà trascendente e sociale, verso il bene comune e lo sviluppo nel campo medico. L'America Latina è il continente della speranza e anche la Bioetica latinoamericana può esserlo (specialmente attraverso la personalizzazione del "bios" e la rivendicazione della dimensione comunitaria e sociale dell'"ethos"). In tal senso la Bioetica personalista può contribuire alla costruzione d'un "ponte verso il futuro" e all'integrazione e alla cooperazione latinoamericana. L'articolo concentra la sua attenzione, in particolare, su tre temi particolarmente significativi: la scienza e la tecnologia, l'identità cristiana e il ruolo dell'educazione, i comitati etici ospedalieri. Per questi ed altri campi, il riferimento al personalismo è una vera sfida che comporta una risposta, un impegno ed azioni concrete.
Gli AA. ritengono che, a differenza di quanto solitamente accade, il medico-legale dovrebbe intervenire con maggiore incisività su questa materia, non limitandosi a registrare supinamente le spese ma assicurandosi che queste siano comprovate da certificazioni di natura contabile. A questo fine risulta inoltre fondamentale un'attenta conoscenza dei dispositivi normativi che regolano l'erogazione di trattamenti sanitari da parte del Sistema Sanitario Nazionale: in particolare delle leggi che, introducendo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), hanno fornito delle vere e proprie liste di terapie (tra le quali figurano alcune delle tecniche fisiochinesiterapiche più in voga) non erogate dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in quanto non sono disponibili sufficienti evidenze scientifiche riguardo alla loro efficacia. Su queste basi normative, e considerando ognuna delle tecniche fisiochinesiterapiche alla luce delle loro precise indicazioni e controindicazioni, gli AA. propongono di valutare la risarcibilità o meno delle spese sostenute in campo riabilitativo e di considerare anche l'ipotesi del concorso colposo del soggetto che, in seguito ad un'indicazione medica o motu proprio, si affidi ad una terapia non validata, non conseguendo il miglioramento atteso.
E' ciò che accade allorché l'inquinamento sia riconducibile a cause strutturali dovute ad omissioni di scelte aziendali generali, frutto di una carente ed elusiva "politica ambientale" dell'impresa.