La condotta contraria a buona fede di un coniuge in sede di esecuzione di una clausola dell'accordo di separazione per la vendita della casa coniugale, non qualificabile correttamente nel caso sottoposto al vaglio del giudice varesino come contratto preliminare a favore del terzo, trattandosi di un contratto ad effetti obbligatori rientrante in un collegamento contrattuale volto alla divisione della casa coniugale, è sanzionabile, quando si traduca in sede giudiziale nell'esercizio abusivo dello strumento processuale.
Il proprietario incolpevole, che sia ente pubblico ai sensi dell'art. 35 d.P.R. n. 380/2001, non può essere destinatario della ingiunzione a demolire a sue spese un immobile abusivo; così come,in materia di rifiuti, il proprietario pubblico o privato, incolpevole non può essere ritenuto destinatario di un ordine di ripristino. - Nel caso in cui non sia noto il responsabile dell'abuso, anche in fattispecie di beni demaniali, l'Ente intimante può rivolgersi all'utilizzatore del bene, previa adeguata istruttoria al fine di identificarlo, perché l'utilizzatore detiene il possesso materiale della cosa, idoneo alla realizzazione dell'ordine di demolizione intimato.
Nell'articolo si dà atto peraltro sia delle critiche mosse allo strumento soprattutto in considerazione del fatto che la corretta esecuzione degli adempimenti non coincide affatto con l'attestazione della loro coerenza con il debito retributivo verso i lavoratori sia del rilievo che le parti sociali del settore edile hanno assegnato al DURC, ritenendolo un efficace strumento di base per il contrasto alla concorrenza sleale, al lavoro abusivo e irregolare e per il sostegno della qualità della filiera produttiva, tanto da averlo inserito tra le disposizioni di 242 contratti integrativi provinciali (praticamente in tutti i settori dell'industria, artigianato e cooperative edili delle province italiane). La stessa cosa progressivamente ha fatto il legislatore.
Si considerano aventi carattere abusivo, e possono, quindi, essere disconosciute dall'amministrazione finanziaria, quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali. B) L'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria secondo l'orientamento della giurisprudenza. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sinora affermato che incombe all'amministrazione finanziaria l'onere di spiegare, anche nell'atto impositivo, perché la forma giuridica od il complesso di forme giuridiche impiegate abbiano carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione economica intrapresa, mentre è onere del contribuente provare l'esistenza di un contenuto economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale. C) La necessaria verifica del se l'operazione rientri in una normale logica di mercato, di natura meramente organizzativa, di miglioramento strutturale e funzionale dell'impresa. La Suprema Corte afferma che l'applicazione del principio, qualunque sia la sua matrice, deve essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie - come avviene nei casi di dividendi washing e di dividendi stripping -, di artificioso frazionamento di contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti, ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono nell'ambito di grandi gruppi d'imprese.
Esaminando una controversia riguardante il rimborso di crediti d'imposta maturati su dividendi percepiti da alcune società residenti in Italia sulla base della normativa convenzionale italo-britannica sul divieto di doppia imposizione, la Commissione tributaria regionale abruzzese riconosce, "coraggiosamente", la sussistenza di valide ragioni economiche all'interno di operazioni che, viste nella loro astrattezza, risulterebbero invece censurabili sotto il profilo abusivo. In linea con quanto già affermato dalla Corte di cassazione, si pone così un limite alle possibili contestazioni del Fisco, per la validità delle quali non è sufficiente una mera descrizione di operazioni che, viste nella loro struttura generale, appaiono connotate da abuso del diritto. Sembra quindi che la giurisprudenza abbia preso coscienza della portata dirompente di quel principio che essa stessa ha creato e ne stia, in alcuni casi, ridimensionando l'applicazione.
Utilizzo del trust come schermo abusivo alle pretese del Fisco
Niente elusione senza la prova del vantaggio tributario asistematico e abusivo
Essa concerne, sia la "cosa" della elusione, e quindi la necessità del carattere asistematico e abusivo del risparmio fiscale, sia il relativo "come", e quindi le modalità procedimentali e processuali del suo riconoscimento. Tali tendenze vanno incoraggiate e sottolineate, perché idonee ad evitare approdi abnormi e paradossali, sul piano applicativo.
Peraltro, dal momento che quest'ultima finalità non può di per sé ritenersi decisiva al fine del giudizio circa il carattere abusivo di un'operazione, il Fisco non può esimersi dal dimostrare lo sviamento ("rectius", la distorsione) che ha determinato un abuso del diritto previsto da una determinata disposizione fiscale, ciò che dovrebbe porre un freno alla recente, ingiustificata, tendenza a procedere a recuperi d'imposta ad ogni costo.
La sentenza n. 1372 ha in particolare precisato che una operazione economica, oltre allo scopo di ottenere vantaggi fiscali, può perseguire diversi obiettivi, di natura commerciale, finanziaria, contabile ed integra gli estremi del comportamento abusivo qualora e nella misura in cui tale scopo si ponga come elemento predominante ed assorbente della transazione tenuto conto sia della volontà delle parti implicate che del contesto fattuale e giuridico in cui la transazione stessa viene posta in essere, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove quelle operazioni possono spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La successiva sentenza n. 3947 ha a sua volta affermato che per ritenere elusiva un'operazione effettuata da una società, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare le ragioni dell'irrazionalità dell'operazione medesima. La problematica dell'abuso del diritto appare tuttavia ancora irrisolta stante, appunto, l'altalenante orientamento che si è formato nella stessa giurisprudenza della stessa Cassazione. Una possibile soluzione può essere individuata nell'intervento del legislatore tributario il quale dovrà riuscire nel non facile compito di contemperare, da una parte, le esigenze imprenditoriali con riferimento alle scelte gestionali e, dall'altra, evitare che dette scelte siano destinate a favorire operazioni elusive aventi il solo fine di conseguire risparmi di imposta. L'intervento è diretto a fornire un contributo alla definizione dell'ormai risalente problematica.
Scioglimento di comunione ereditaria avente ad oggetto immobile abusivo.
Invalidità del preliminare di vendita di un immobile abusivo ed esecuzione in forma specifica
Dopo aver indagato le molteplici finalità della disciplina urbanistico-edilizia l'A. si concentra sul peculiare regime sanzionatorio previsto con riferimento agli atti di compravendita di edifici, tentando di qualificare la natura giuridica del rimedio invalidante e di verificare l'applicabilità di tale nullità ai contratti preliminari, per poi esaminare in maniera diffusa la problematica relativa alla possibilità di esperire l'azione di esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita avente ad oggetto un immobile abusivo.