Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

ITTIG

Risultati per: abusivamente

Numero di risultati: 1 in 1 pagine

  • Pagina 1 di 1

L'esercizio abusivo della professione medica e i danni alla salute collettiva (art. 348 c.p.) - abstract in versione elettronica

82895
Introna, Francesco 1 occorrenze
  • 2000
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

L'art. 348 del codice penale punisce "chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta l'abilitazione dello Stato...". Per i laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentale, la garanzia di un'adeguata professionalità deriva dal diploma di laurea, dal superamento dell'esame di Stato (abilitazione) e dall'iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale. All'Ordine professionale lo Stato ha conferito il potere d'intervento disciplinare quando è violato il codice deontologico (il più recente è del 1998). Solo questi laureati possono fare diagnosi e cura, ma non per un "monopolio" ad essi conferito, bensì per garantire ai cittadini che il livello di prestazione professionale è quantomeno sufficiente. Coloro che non fanno parte di questa categoria commettono il reato di esercizio abusivo (art. 348 c.p.) e quindi pongono in pericolo la salute individuale e la salute collettiva. Le sentenze della Corte di Cassazione (il massimo livello giudiziario) hanno stabilito, salvo rare decisioni difformi, che l'esercizio è abusivo anche quando il non laureato impiega mezzi di diagnosi e/o di cure diversi da quelli della Medicina "scientifica". Infatti l'art. 348 c.p., esistente come garanzia per i cittadini, si riferisce (anche se in modo implicito) al "fine" della prestazione medica (difesa della salute) indipendentemente dai "mezzi impiegati per raggiungere lo scopo". In questi ultimi decenni l'esercizio abusivo ha assunto dimensioni gravissime e l'art. 348 c.p. non è più sufficiente per prevenire e per reprimere.

Cerca

Modifica ricerca

Categorie