La sospensione è inflitta: a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità; b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori; c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali; d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
La destituzione è inflitta: a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato; c) per grave abuso di autorità o di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio; g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 81.