Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.