La controversia decisa dal TAR Abruzzo investe la delicata questione della ratio della norma dei contratti pubblici (art. 87, comma 2, d.lg. n. 163/2006) che consente all'amministrazione pubblica che bandisce la gara di chiedere alle imprese partecipanti l'allegazione all'offerta di giustificazioni preventive. L'orientamento giurisprudenziale prevalente, cui si allinea la sentenza in esame, nega che l'inosservanza di tale onere possa condurre all'esclusione automatica dell'impresa dalla procedura concorsuale. Nella nota di commento si cerca di andare oltre, per mettere a fuoco in modo più preciso il senso e la portata della prescrizione legislativa di cui trattasi, che sembra posta principalmente nell'interesse e a tutela delle imprese offerenti.