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Il Consiglio di Stato riforma una sentenza che aveva ecceduto nel sanzionare gli effetti "personalistici" del sistema elettorale regionale - abstract in versione elettronica

85283
Piazza, Marcello 1 occorrenze
  • 2003
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
  • ITTIG
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L'Aquila, con conseguente reviviscenza dei risultati delle elezioni regionali svoltesi in Abruzzo in data 16 aprile 2000. Dopo aver avallato in astratto l'operazione condotta dal supremo giudice amministrativo, nel voler "rinverdire i fasti" del c.d. formalismo giuridico, si contesta l'interpretazione concretamente fornita sull'art. 15 l. 15/1990, dal momento che tale disposizione non limita espressamente la nullità ivi comminata alla sola elezione del soggetto incandidabile. Né ha miglior pregio quell'interpretazione sistematica del sistema elettorale regionale "in senso largo", secondo cui l'art. 17 l. 108/1968 non avrebbe attribuito allo stesso Consiglio regionale l'accertamento ex post della validità delle candidature, se la ricorrenza del vizio suddetto potesse determinare l'invalidità dell'intero procedimento elettorale: infatti, anche il nostro ordinamento conosce delle "clausole di suicidio" e, d'altronde, questa sorta di "auto-scioglimento" potrebbe pur sempre materializzare la c.d. funzione pedagogica delle entità rappresentate. Invece, la sentenza del Consiglio di Stato è condivisibile, integralmente, nella parte in cui procede alla (ineluttabile) considerazione unitaria del sistema elettorale regionale, sia "in senso largo" sia "in senso stretto". A seguito della riforma di cui alla l. 43/1995, così come rinforzata dalla l. cost. 1/1999, non possono essere inficiate delle elezioni miranti - in aggiunta all'elezione del Consiglio della Regione - alla preposizione diretta di un Presidente regionale "forte", facendo leva su ci un criterio inesistente de jure, come quello del "traino" che (alla stregua di una presunzione di fatto, magari ancorabile ad elementi consistenti) avrebbe esplicato un'"altra" candidatura, presentata - sempre nella lista regionale - con un vizio di nullità assoluta. Fra l'altro, va rilevato che l'indicazione degli "altri" componenti della medesima lista maggioritaria, oltre ad essere invisibile nella scheda di voto, non comporta alcun effetto automatico per ciò che concerne la nomina degli assessori regionali, che rimane discrezionalmente affidata alla volontà del Presidente ex art. 122 comma 5 Cost. Insomma, il punto è che la "personalizzazione" della contesa politica introdotta dalle predette riforme non è "diffusa", ma "accentrata" fino ai limiti del c.d. plebiscitarismo.

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