Esaminando una controversia riguardante il rimborso di crediti d'imposta maturati su dividendi percepiti da alcune società residenti in Italia sulla base della normativa convenzionale italo-britannica sul divieto di doppia imposizione, la Commissione tributaria regionale abruzzese riconosce, "coraggiosamente", la sussistenza di valide ragioni economiche all'interno di operazioni che, viste nella loro astrattezza, risulterebbero invece censurabili sotto il profilo abusivo. In linea con quanto già affermato dalla Corte di cassazione, si pone così un limite alle possibili contestazioni del Fisco, per la validità delle quali non è sufficiente una mera descrizione di operazioni che, viste nella loro struttura generale, appaiono connotate da abuso del diritto. Sembra quindi che la giurisprudenza abbia preso coscienza della portata dirompente di quel principio che essa stessa ha creato e ne stia, in alcuni casi, ridimensionando l'applicazione.
La Commissione abruzzese non ha ravvisato alcuna violazione al predetto principio. Le conclusioni possono essere condivise; suscitano, tuttavia, notevoli perplessità le argomentazioni addotte dalla Commissione, in particolare nel punto in cui si ammette che la norma potrebbe avere portata retroattiva.
La sentenza della Corte abruzzese affronta e risolve diverse questioni in tema di espressione ed efficacia del voto dei creditori nel concordato preventivo, condividendo gli orientamenti maggiormente seguiti dalla giurisprudenza di merito e dalla dottrina. L'A. si sofferma in particolare sugli aspetti inerenti alla transazione fiscale, la cui disciplina riguarda l'attestazione dei crediti fiscali e previdenziali e la manifestazione del voto degli enti gestori, rilevante al fine del raggiungimento delle maggioranze concordatarie.