La questione che si pone, allora, è se la Corte costituzionale possa annullare la norma abrogatrice per eccesso di delega (art. 76 Cost.), e di conseguenza far rivivere l'incriminazione soppressa; oppure se ciò sia inammissibile, perché in tal modo la Corte inciderebbe sulle scelte in materia penale attribuite dall'art. 25, comma 2, Cost. in via esclusiva al legislatore. Ebbene, il principio della riserva di legge non esclude qui che la Corte possa sindacare la legittimità costituzionale della norma abrogatrice, facendo rivivere la figura di reato abolita, giacché quest'ultima rappresenta l'attuazione di un obbligo costituzionale espresso di incriminazione sancito dall'art. 18, comma 2, Cost.