Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: abrogativo

Numero di risultati: 6 in 1 pagine

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Le società tra professionisti dopo la L. 4 agosto 2006, n. 248 (aspettando una disciplina generale) - abstract in versione elettronica

108517
De Mari, Michele 1 occorrenze
  • 2009
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Il citato art. 2, da un lato, sembra legittimare nel nostro ordinamento la società tra professionisti secondo i tipi delle società di persone, dall'altro, esibisce un contenuto normativo, di natura abrogativo-prescrittiva, che, per la sua peculiarità, non può essere ignorato dagli interpreti e dagli operatori, né può essere trascurato (salvo nuove abrogazioni esplicite o implicite) dal futuro legislatore che voglia varare una disciplina organica e generale sulle società tra professionisti.

Il perimetro del silenzio-assenso tra generalizzazioni, eccezioni per materia e norme previgenti - abstract in versione elettronica

108929
Boscolo, Emanuele 1 occorrenze
  • 2009
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È stato precisato che anche in tali materie il legislatore non incontra una preclusione assoluta all'introduzione di previsioni imperniate sul modello del silenzio-assenso e che l'art. 20, comma 4, della l. n. 241/90 non ha alcun effetto abrogativo su norme previgenti.

L'interesse pretensivo edilizio-urbanistico e il risarcimento dei danni - abstract in versione elettronica

109017
Lavermicocca, Domenico 1 occorrenze
  • 2009
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La disamina concerne altresì l'interesse pretensivo del privato leso dall'atto amministrativo annullato dal Giudice amministrativo in relazione alla successiva adozione di una variante al PRG comunale che aveva inciso in senso abrogativo sulla convenzione di lottizzazione.

L'efficacia temporale della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 10, comma 2, L. n. 46 del 2006 - abstract in versione elettronica

109889
Liaci, Francesca 1 occorrenze
  • 2009
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. - da un'impropria commistione tra due figure concettualmente e giuridicamente distinte: il fenomeno abrogativo e la declaratoria d'illegittimità costituzionale di una norma di legge. Mentre l'abrogazione crea due distinte sfere di efficacia - la norma abrogata per il passato e quella nuova per il futuro -, salvo che non sia espressamente prevista la retroattività dello ius superveniens, la declaratoria d'illegittimità costituzionale - in qualsiasi momento intervenga - elimina totalmente gli effetti prodotti dalla norma invalidata e, al contempo, ne impedisce una sua applicazione per il futuro.

Per le Sezioni Unite la coltivazione "domestica" di piante stupefacenti continua a costituire reato - abstract in versione elettronica

110133
Grillo, Stefano 1 occorrenze
  • 2009
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Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale recentemente delineatosi in merito all'illiceità penale, ovvero amministrativa, dell'attività non autorizzata di coltivazione ("domestica") di piante stupefacenti, finalizzata al mero uso personale del "ricavato", optando per la soluzione più rigorosa, ritenuta praticabile in relazione sia alla disciplina del d.p.r. n. 309/1990, quale ridisegnata all'esito del referendum abrogativo del 1993, sia all'attuale assetto normativo, conseguente alla novella del 2005-2006 (d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 2006, n. 49). La decisione conferma e ribadisce l'indirizzo maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, posto in discussione successivamente all'ultima "riscrittura" delle norme, caratterizzato - del resto in conformità alle indicazioni fornite dalla sentenza n. 360/1995 della Corte costituzionale - dall'affermazione dell'incondizionata (fatti salvi i comportamenti concretamente "inoffensivi", riconducibili al disposto dell'art. 49 c.p.) illiceità penale delle condotte di coltivazione, indipendentemente dalle loro "estensioni", "potenzialità produttiva" e finalità, in quanto estranee all'area (sottratta al trattamento penale) del "consumo" e comunque "pericolose" per gli interessi oggetto di tutela.

Modello legale e modello contrattuale di rappresentanza dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro a confronto: una coesistenza problematica - abstract in versione elettronica

113195
De Mozzi, Barbara 1 occorrenze
  • 2009
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L'A. ricostruisce il processo, per molti aspetti incompiuto, che ha portato alla nascita delle RSU come risposta del nostro sistema alla inadeguatezza del modello legale di rappresentanza effettiva (RSA) e affronta la questione della coesistenza tra RSA e RSU anche in relazione alla compatibilità dell'art. 19 Stat. lav. con le intese del 1993, fondate su un criterio di rappresentatività mutato a seguito del referendum abrogativo del 1995. La disciplina negoziale, consentendo la partecipazione alle elezioni per le RSU anche ad organizzazioni sindacali che non avrebbero titolo alla costituzione di autonome RSA, apre un dibattito circa la fruibilità della titolarità delle prerogative di cui al Titolo III Stat. lav. non solo alla RSU collegiale, ma anche a ciascuna sua componente. Tali timori sono stati fuggiti dalla Corte Costituzionale, che, se in un primo momento ha accolto l'orientamento unitario, poi ha abbracciato la tesi pluralista, riconoscendo l'attribuzione di prerogative sindacali ad associazioni non firmatarie di contratti collettivi ma aventi i requisiti stabiliti dall'accordo interconfederale per la partecipazione alle RSU. Pur essendo pacifica la compatibilità tra la disciplina pattizia delle RSU e quella legale post-referendaria delle RSA, vi sono ancora "attriti" in quanto i due modelli non sono equipollenti. L'A., infatti, nel descrivere il diverso baricentro delle relazioni sindacali, individuato da ciascun modello, affronta anche le connesse problematiche quali l'attribuzione dell'iniziativa per la costituzione delle RSU alle associazioni sindacali, il ricorso al referendum, la fruizione del diritto di assemblea, l'operatività e l'effettività della clausola di salvaguardia. Dall'analisi emerge un sistema di rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro aperto alla possibile coesistenza di RSU e RSA nell'ambito di una medesima unità produttiva, pur in presenza di difficoltà operative determinate dalla diversa natura delle prime rispetto alle seconde, che di fatto rende impossibile una totale "osmosi" tra i due organismi.

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