Sia consentito, allora, evidenziare come sarebbe stato forse più opportuno per il legislatore indugiare ancora, più che riproporre frettolosamente una norma che in buona sostanza replica, quasi, in toto le abrogate disposizioni, salvo che per alcune sporadiche previsioni che innovano il contesto precedente.
Ancora vengono esaminate alcune modifiche alla disciplina del d.lg. n. 28 del 2010, introdotte dal d.l. 22 dicembre 2011, n. 212 e poi abrogate in sede di conversione, che erano dirette ad incentivare ulteriormente il ricorso alla media-conciliazione a scapito della funzione conciliativa del giudice istruttore.
La nuova normativa ripropone infatti, con non molte modifiche, le precedenti disposizioni abrogate dal referendum, ma sottrae dal suo ambito di applicazione il servizio idrico integrato (in conformità con la volontà dei cittadini). Infatti l'architettura di base della disciplina dei servizi pubblici economici non è cambiata in modo significativo, poiché i principi fondamentali del processo di liberalizzazione è di fatto riproposta, con l'unica modifica relativa all'innalzamento della soglia richiamata.
Vi sono dei dubbi però quando la norma stabilisce che risultano abrogate le disposizioni che prevedono che chi risulta "congruo e coerente" rispetto ai risultati degli studi di settore non risulta accertabile. L'abrogazione di tali "coperture" non riguarda, infatti, coloro che si avvarranno del nuovo regime della trasparenza, ma indistintamente tutti coloro che applicano gli studi di settore, visto che la norma viene ad essere eliminata "tout court".
Infine, il decreto salva-Italia ha disposto che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali siano in gran parte abrogate ove non venga attuata la riforma nel termine perentorio stabilito del 13 agosto 2012. E' lecito chiedere a questo punto che cosa resti e quali siano le prospettive per la professione forense.
Le disposizioni contenute nel d.l. n. 70/2011 sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012, ma ciò nonostante le domande di variazione della categoria catastale possono ancora essere presentate fino al 30 settembre 2012. Ma il vero colpo di scena è rappresentato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012, che nel disciplinare le modalità di inserimento negli atti catastali del requisito di ruralità ha anche, inopportunamente, previsto che la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.