Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

42274
Stato 1 occorrenze

Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244; c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411; d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354; e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929; f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795; g) l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540; i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973; l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, fatto salvo l'articolo 18; m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977; n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32; o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338; p) la legge 3 maggio 1985, n. 194; q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620; r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986; s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60; t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70; u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989; v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991; z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480; la legge 26 luglio 1993, n. 302; aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595; bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360; cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391; dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890; ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995; ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447; gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95; hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164; ii) l'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383; ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26; mm) i commi 8, 8-bis, 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63; nn) il decreto del Ministro delle attività produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002; oo) l'articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; pp) i commi 72, 73, 79, 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Orientamenti di politica legislativa regionale in materia di tributi locali - abstract in versione elettronica

88229
Del Federico, Lorenzo 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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Assume quindi interesse la verifica dei margini per la riproposizione nell'ambito della finanza territoriale di tutte quelle variegate forme di imposizione già sperimentate nel sistema tributario statale, in tempi recenti abrogate per i più svariati motivi.

Configurabile l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale di gruppo - abstract in versione elettronica

91169
Bartoli, Roberto 1 occorrenze
  • 2005
  • DoGi - Dottrina Giuridica
  • diritto
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E' da condividere la decisione della Corte di Cassazione che, ravvisando una continuità normativa tra le fattispecie abrogate di cui agli artt. 519-521 c.p. e quelle di violenza sessuale introdotte dalla legge n. 66 del 1996, applica al delitto di omicidio l'aggravante prevista dall'art. 576 comma 1 n. 5 c.p. anche in relazione al delitto di violenza sessuale di gruppo. Questo delitto, infatti, altro non è che una fattispecie speciale per aggiunta rispetto a quella prevista dall'art. 609 bis c.p. (e quindi dagli abrogati artt. 519-521 c.p.), in combinazione con l'art. 110 c.p., poiché, se da un lato la condotta della "partecipazione" di cui all'art. 609 octies c.p. coincide con quella elaborata sul terreno del concorso di persone eventuale, dall'altro lato, il requisito della "riunione" non coincide in termini estensivi su tale condotta, limitandosi ad esprimere un elemento specializzante aggiuntivo attinente alle circostanze di tempo e di luogo in cui deve realizzarsi il comportamento criminoso.

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