Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore; o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Con l'entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, numero 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con R. decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonchè le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.
(Disposizioni abrogate).
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.