Mentre l'abrogazione crea due distinte sfere di efficacia - la norma abrogata per il passato e quella nuova per il futuro -, salvo che non sia espressamente prevista la retroattività dello ius superveniens, la declaratoria d'illegittimità costituzionale - in qualsiasi momento intervenga - elimina totalmente gli effetti prodotti dalla norma invalidata e, al contempo, ne impedisce una sua applicazione per il futuro.
Sempre nella sentenza "Kyriaki Angelidaki" è inoltre di grande interesse la soluzione sulla disciplina comunitaria "secondaria", da una parte con ridimensionamento del potere di disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto comunitario, ma dall'altra con rafforzamento "ultracostituzionale" del potere d'interpretazione adeguata al diritto comunitario, fino al punto da legittimare l'applicazione di normativa "abrogata" della legislazione greca che consentiva la conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine "abusivi" nel pubblico impiego, in mancanza di sanzione adeguata ed equivalente. Si prevedono riflessi sull'ordinamento italiano immediati e di grande impatto: la Corte Costituzionale è chiamata il 23 giugno 2009 a pronunciarsi su molte questioni di legittimità che riguardano la norma principale del D.Lgs. n. 368/2001 (l'art. 1 sulla clausola generale) e su importanti e criticate modifiche introdotte successivamente. Il dialogo tra la Corte di Giustizia e la Consulta è però complicato dal sostanziale revirement della Corte europea, con la sentenza "Kyriaki Angelidaki", rispetto alla precedente "Mangold".