Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

UNITUSCIA

Risultati per: abolito

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XII legislatura – Tornata del 1 maggio 1876

590474
Biancheri 7 occorrenze
  • 1876
  • politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Credo inoltre che nel momento presente, come avvenne allorquando nel 1865 in seguito ad uno splendido e lungo dibattimento venne abolito il contenzioso amministrativo, convenga spingersi sin dove è possibile per dissipare dei timori che pur troppo sorsero nel 1865 e pur troppo sono messi innanzi adesso. Io credo vani questi timori, credo anzi che essi non abbiano nessuna ragione, ma credo del pari che non abbia ragione l'ordine del giorno dell'onorevole Pierantoni, che l'effetto di quell'ordine del giorno non sarebbe quello di affrettare neppure di un momento la intiera attuazione della riforma del 1865 che intendiamo dare all'Italia.

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Abolito il contenzioso amministrativo, gli atti dell'amministrazione hanno potuto e possono procedere rapidi senza tema di ostacoli per parte dei tribunali chiamati soltanto a giudicare intorno ai diritti controversi sorgenti da questi atti. Credo quindi che l'amministrazione in Italia procederà parimente rapida, sicura e tranquilla quando questa legge sia promulgata.

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In gran parte il contenzioso amministrativo fu abolito, ma vi è ancora un residuo, vi è ancora una coda, che è più dura a scorticarsi, e questo residuo e questa coda producono il conflitto di attribuzione.

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Se credete addirittura che il contenzioso amministrativo è una storia, è una reminiscenza, che è abolito in tutto e per tutto, e che qualunque diritto, qualunque interesse, a qualsiasi ordine di cose si appartenga, debba essere esaminato e veduto

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Questa legge che discutiamo dimostra evidentemente che vi è ancora un residuo di contenzioso amministrativo; non ci illudiamo, non ci nascondiamo la verità delle cose; il supporre che vengano in conflitto l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria in questioni che riguardino il diritto privato, il diritto particolare, il supporre che l'autorità amministrativa creda di essere essa competente di giudicare di un interesse e di un diritto da una parte, e l'autorità giudiziaria creda a sua volta di essere essa competente, la supposizione di questa pretesa delle due autorità significa che vi esiste un contenzioso amministrativo, altrimenti questo progetto di legge sopra i conflitti di attribuzione, sarebbe un progetto senza ragione, senza fondamento; di maniera che se noi diciamo confusamente che il 20 marzo 1865 fu abolito il malaugurato contenzioso amministrativo, diciamo una cosa non esatta, diciamo una cosa che subisce delle eccezioni.

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Il contenzioso amministrativo più non esiste; esso fu interamente abolito; non esiste che la pura amministrazione; il conflitto si esercita quando l'amministratore crede che sia materia amministrativa, non giudiziaria, non ferisca un interesse, nè violi un diritto, ma abbia agito nella pienezza del suo potere e delle sue attribuzioni. Quindi, non essendovi materia contenziosa, evidentemente non vi è contenzioso amministrativo. La Corte di cassazione giudica della proponibilità od ammissibilità dell'azione; non giudica già sul merito dell'atto amministrativo, ma delle conseguenze giuridiche. Se noi facciamo giudicare il potere giudiziario dell'atto discretivo, non c'è più possibilità di amministrazione. Oggi si giudica una nomina fatta dal ministro, domani da un prefetto, noi avremo la confusione dei poteri. Ora, dal momento che noi vogliamo dare a ciascun potere ciò che gli appartiene, dare a Cesare quel che è di Cesare, è evidente che non possiamo andare più oltre di quel che si è andati colla legge di abolizione del contenzioso amministrativo e di quello che si fa colla legge attuale che vuole fare decidere in ultima sede quello che sia di competenza amministrativa.

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Che il contenzioso amministrativo sia stato abolito dalla legge del 20 marzo 1865 è una illusione. Quella legge non fece altro che rivendicare all'autorità giudiziaria molte attribuzioni, che in quel tempo, in alcune parti d'Italia, esercitavano i tribunali incaricati del contenzioso amministrativo. Quella legge però ebbe il torto di lasciare alla pubblica amministrazione alcune attribuzioni le quali sono meramente contenziose, e contro le quali non è possibile ad un privato cittadino di garantirsi con tutti quei rimedi legali che prima erano in poter suo.

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