Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

UNITUSCIA

Risultati per: abolite

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XXII Legislatura – Tornata del 24 gennaio 1905

557261
Marcora 9 occorrenze
  • 1905
  • politica - sedute parlamentari del Regno d'Italia
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Credo che ciò non sia nella intenzione dei proponenti di questa legge; ma la latitudine della dizione dell'articolo primo autorizza non solo il dubbio, ma anche la asserzione che le decime, le quali in origine appartennero ad enti morali religiosi e che per successivi, trapassi, di cui abbiamo avuti anche recentissimi esempi, sieno passate -nelle mani dei privati, debbano essere esse pure abolite, solamente per il fatto che originariamente hanno appartenuto a vescovi, a capitoli ecc.

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La legge del 1887 dichiarava infatti abolite le decime ed altre prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti e per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle fabbricerie ecc. Ora è evidente che condizione esplicita ed essenziale perchè la decima fosse abolita era che essa fosse una decima sacramentale e cioè che avesse per correspettivo una determinata prestazione di culto, l'amministrazione dei sacramenti od altro. Ma la legge non stabiliva a questo proposito alcuna presunzione; ammetteva ugualmente ed onestamente tutte le prove che potessero far luce su questo argomento; e la giurisprudenza ebbe così a consolidarsi e ad ammettere a carico e dell'una parte e dell'altra l'onere della prova, a seconda che dal complesso delle circostanze la decima si appalesava piuttosto di indole sacramentale che di indole patrimoniale. Invece il presente disegno di legge dichiara senza altro che le decime corrisposte ai ministri del culto o agli enti morali aventi per scopo un servizio religioso, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri simili corpi morali, corrisposte al presente, ovvero originariamente a queste persone, si presumono sacramentali agli effetti dell'articolo primo della legge 14 luglio 1887 cioè agli effetti della loro abolizione. E qui appunto cominciano a nascere le questioni.

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La legge del 1887 parlava delle decime sacramentali, ammettendo qualunque prova pro o contra la loro sacramentalità e diceva che le decime sacramentali erano abolite anche se fossero state riconosciute dai debitori o da sentenze passate in giudicato; e ciò era logico poichè il riconoscimento da parte del privato debitore o del magistrato non faceva che chiarire meglio la natura della prestazione e mettere meglio in evidenza se fosse o no sacramentale. Ma dopo la legge del 1887, che ha distinto le decime, sacramentali dalle decime dominicali, attribuendo un'importanza grandissima a questa distinzione, dopo che sono intervenute convenzioni fra le parti o sentenze che hanno riconosciuto che la decima è sacramentale o dominicale, il dire che le sentenze passate in giudicato o il riconoscimento del debitore non hanno efficacia è lo stesso che per dire che una decima riconosciuta dominicale dai debitori o dal magistrato in base alla legge del 1887, non

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Dice infatti la relazione, e dice l'articolo 1° della legge, che è stabilita una presunzione, secondo la quale, confermando anche quello che la giurisprudenza aveva già stabilito, sono presunte decime sacramentali e quindi abolite quelle che sono corrisposte ai ministri del culto od agli enti morali indicati nell'articolo stesso. E fin qui nulla di male. È bene che il legislatore codifichi la giurisprudenza e stabilisca precetti i quali il meno possibile diano luogo a controversie. Così è anche bene, e lo dico subito, quello che propone il progetto ne successivi articoli tracciando una procedura semplice ed esente anche, fino ad un certo punto, da gravezze fiscali sia pel giudizio

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Per la dizione larghissima dell'articolo 1° del disegno di legge io credo che anche esse debbano essere abolite, sebbene abbia espresso il convincimento che questo non sia nelle intenzioni dei proponenti, Ma vi è di più. Noi dobbiamo ricordare che, in base alla legge del 1887, sono state pronunciate sentenze, sono state inscritte ipoteche, sono stati sborsati capitali ecc.

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In questa si era stabilito, e si comprende, che quand'anche si fosse convenzionalmente o con sentenza passata oramai in cosa giudicata riconosciuto che le decime di natura sacramentale fossero dovute, non avrebbe valore la cosa giudicata nè la convenzione: ben diversa quindi era la portata di quella legge da quella dell'articolo del progetto in esame, il quale, verrebbe a colpire anche le decime già riconosciute per convenzione o per sentenza passata in giudicato quali dominicali e quindi aventi carattere patrimoniale e non abolite.

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Tanto varrebbe addirittura presentare un disegno di legge in cui si dicesse: le decime siano sacramentali, siano domenicali sono abolite.

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Ora io osservo che vi sono degli enti i quali da questa legge verrebbero soverchiamente favoriti, come ve ne sono altri che verrebbero. soverchiamente danneggiati: e così accadrebbe che quelle decime di cui è rimasto investito qualche ecclesiastico per una presunzione juris et de jure dovrebbero per ciò solo venire abolite, mentre altre decime che originariamente erano sacramentali e che o per convenzioni o per atti scritti, come è ammesso nell'articolo 1 della legge, sono passate in mano di qualche laico continuerebbero ad aver vita, mentre, ripeto, dovrebbe essere abolitala decima dominicale unicamente perchè appartiene ad un ente ecclesiastico: ossia noi raggiungeremmo un fine contrario a quello della legge stessa. Oltre a ciò ve ne sono di quelle che hanno avuto dei trapassi, intorno alle quali, calpestando un principio generale, di giustizia, non è lecito che la Camera italiana possa tacere e approvare subito la legge che le sopprime senza vedere a quali conseguenze si va incontro. Alcune di queste decime, per esempio, sono passate ad istituti di beneficenza o d'istruzione, ad opere pubbliche di carità, ad ospedali, a ricoveri di mendicità, ecc.; e questi istituti di quelle prestazioni non possono assolutamente fare a meno, specie in determinate plaghe d'Italia. Ad esempio mi si afferma che l'Università di Modena fruisce di molte rendite costituite a questo modo. Io domando: in quale guisa verrà provveduto ad eliminare questo gravissimo inconveniente della legge che discutiamo e cioè di diminuire le rendite di istituzioni così importanti?

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La Commissione forse non fu unanime, però non potò disconvenire che quando si erano abolite, le decime feudali non si doveva fare nessuna restrizione in omaggio al moderno diritto pubblico. Questa legge può non essere perfetta, d'altronde nessuna cosa umana è perfetta.

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