In linea con quanto stabilito dalla Corte di giustizia nel precedente Wilson, il rifiuto di accogliere la domanda di un cittadino italiano appartenente al Colegio de abogados de Barcelona perché privo di una sufficiente esperienza professionale in Spagna è incompatibile con le disposizioni della direttiva 98/5/CE. Dopo avere delineato le peculiarità della cosiddetta "via spagnola", l'A. esamina il principio del divieto di abuso del diritto nella giurisprudenza comunitaria e verifica la possibilità di condizionare l'iscrizione ad un colloquio con il richiedente. Infine, viene valutata la compatibilità delle prassi seguite da alcuni consigli provinciali nei confronti degli abogados con le norme europee di concorrenza alla luce dell'istruttoria recentemente avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla base dell'art. 101, n. 1, TFUE.