In tema di disposizioni antielusive, paiono maturi i tempi per implementare l'art. 37-bis del d.p.r. n. 600/1973, superando i limiti di tipicità imposti dal terzo comma, mediante la formulazione di una regola generale (ancorché residuale) che sanzioni quei comportamenti "innominati" a carattere abnorme od eccessivo, rispetto alle finalità da conseguire, destinati a provocare una "sproporzione ingiustificata" tra vantaggio perseguito e mancata percezione del giusto tributo. Una regola legislativa in tal senso servirebbe, tra l'altro, a superare le perplessità ermeneutiche avanzate dalla dottrina in merito all'indistinto richiamo ai parametri antiabuso ricavati dai principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria.