Il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 2 d. lgs. n. 274 del 2000 non é da considerare un "atto abnorme", allorquando quest'ultimo, in seguito alla carenza d'indagine da parte del pubblico ministero, si sia attivato personalmente al fine di interpellare la persona offesa per verificare la sussistenza di un suo interesse alla prosecuzione del procedimento. Il decreto impugnato, infatti, non presenterebbe i requisiti dell'abnormità, trattandosi non già di un atto di indagine preliminare, come tale escluso dalla competenza del giudice di pace, ma di un atto di impulso del procedimento condizionante lo sviluppo del medesimo.
Di conseguenza, la regressione del procedimento disposta dal giudice per l'udienza preliminare è da considerarsi atto abnorme. L'omesso deposito, a ben vedere, comporta solo l'inutilizzabilità degli atti non depositati.
Illegittima o abnorme la revoca del giudizio abbreviato allo stato degli atti?
Egli considera, infatti, detto provvedimento abnorme e, come tale, ricorribile per Cassazione perché lede irrimediabilmente il diritto di difesa dell'imputato.
Nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 44, della legge n. 350/2003 nella parte in cui non consente l'applicazione delle sanatorie di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 289/2002 anche per i periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, chiusi al 31 dicembre 2002 e per i quali, entro il 31 ottobre 2003, sono state presentate dichiarazioni dei redditi tempestive, la Corte costituzionale ha ravvisato una "ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente ugali" che attribuiscono una valenza abnorme alla "mera non coincidenza del periodo d'imposta con l'anno solare". L'esercizio sociale che si conclude con l'anno solare e quello che non coincide con l'anno solare sono così equiparati agli effetti della sanatoria tributaria "in melius", nel senso che viene ad essere ammesso al condono anche chi in precedenza era da esso escluso.