Per il computo del termine finale di decorrenza degli interessi per ritardato rimborso del credito IVA, si deve aver riguardo alla data dell'ordinativo di pagamento e non già a quella della sua comunicazione al contribuente, purché il versamento delle somme dovute non avvenga con ritardo abnorme ed arbitrario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, attribuendo valenza generale - nel diritto tributario - ai criteri di determinazione stabiliti, al riguardo, dal decreto sulla riscossione delle imposte sui redditi. La questione è interessante per i risvolti anche pratici che presenta e per l'assenza di precedenti giurisprudenziali specifici.