Diversamente, l'interdizione, provoca una totale ablazione della capacità d'agire del soggetto, diretta a tutelare, in primo luogo, gli interessi patrimoniali, dell'interessato, ponendo in secondo piano i bisogni personali. b) Gli indici di opportunità dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno, in caso di revoca dell'interdizione giudiziale. Gli indici di opportunità, relativi all'istituzione dell'amministrazione di sostegno, in caso di revoca dell'interdizione, dovranno, quindi, prendere in considerazione, i bisogni personali del soggetto debole; potranno rilevare, inoltre, la condizione di infermità residua dell'interessato, ovvero gli interessi patrimoniali del destinatario della misura. c) Non necessarietà, dell'amministrazione di sostegno, in caso di recuperata autonomia, da parte del destinatario della misura. L'applicazione della misura protettiva sarà, in ogni caso, da escludersi, ove il soggetto abbia riacquistato un sufficiente grado di autonomia, tale da renderlo idoneo alla cura della propria persona e delle proprie risorse economiche.
La sentenza del Tribunale di Napoli in commento rappresenta l'occasione per affrontare le delicate questioni concernenti il riparto di giurisdizione in materia di ciclo dei rifiuti e la possibile ablazione della potestas iudicandi del giudice ordinario sul diritto fondamentale all'ambiente salubre.