E ciò nella convinzione che la natura "non penale" del provvedimento ablatorio e la funzionalizzazione sociale della proprietà e dell'iniziativa economica privata costituiscono un prodromico e necessario passaggio per una "rilegittimazione" della giustizia patrimoniale preventiva.
La nota a sentenza si sofferma, dunque, sulla figura del proprietario incolpevole e sui requisiti che lo possano rendere neutro rispetto al gravoso provvedimento ablatorio comunale.
Gli orientamenti in ordine alla individuazione del giudice da adire nelle controversie concernenti il "quantum" del provvedimento ablatorio previsto all'art. 42 bis t.u. espropriazione, scontano il vizio di una lettura nominalistica e dogmatica dell'apparato rimediale che si assume fondato sulla tradizionale dicotomia risarcimento-indennizzo, con correlata riconduzione del primo al fatto illecito e del secondo al fatto lecito dannoso. La questione di giurisdizione deve essere posta e risolta su altre basi, avendo riguardo alla circostanza che le eventuali contestazioni circa l'ammontare del ristoro economico si collocano in una fase successiva all'esercizio della funzione amministrativa, esauritasi con la chiusura dell'"iter" ablatorio, e sono come tali devolute alla cognizione del giudice ordinario.
La garanzia delle prerogative individuali, infatti, presuppone il contraddittorio, seppur eventuale, sui presupposti del provvedimento ablatorio e implica anche il diritto di difendersi provando, che convive con i poteri istruttori officiosi tipici del procedimento esecutivo. Nonostante siano già stati sperimentati tutti i rimedi apprestati dall'ordinamento, la prospettazione di elementi nuovi permette di riaprire la questione esecutiva. A tale scopo non occorrono prove sopravvenute, ma è sufficiente il riferimento a un qualsiasi dato di fatto, anche preesistente, che non sia stato oggetto di valutazione, neppure per implicito, nel precedente giudizio esecutivo.
Nel quadro dell'odierno incremento apparentemente non arginabile delle figure legislative di confisca, lo studio mette a confronto le posizioni argomentative assunte dalla Corte di Strasburgo e della Corte costituzionale concernenti il provvedimento ablatorio disposto per il reato di lottizzazione abusiva in una sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato, e ravvisa nel diritto giurisprudenziale che lo consente un insanabile contrasto con le posizioni giuridiche fondamentali della persona salvaguardate sia dalla Convenzione europea che dalla nostra Carta costituzionale.