Da ultimo, la stessa Corte di cassazione ha peraltro espresso difforme avviso; si è infatti statuito che le indennità di cui si discute (percepite in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 413 del 1991) sono soggette a ritenuta solo quando acquisite in dipendenza di procedimenti ablatori perfezionatisi successivamente al 31 dicembre 1988 (Cass. civ. sez. I, 29 dicembre 1999, n. 14673).